La legge sull'aborto del 1930
Codice penale italiano (1930), Libro II, Titolo X: Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (Art. 545. Aborto di donna non
consenziente. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Art. 546. Aborto di donna consenziente. Chiunque
cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione
dell'articolo precedente: 1. se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere; 2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione,
ovvero e` carpito con inganno. Art. 547. Aborto procuratosi dalla donna. La donna che si procura l'aborto e` punita con la reclusione da uno a quattro anni. Art. 548. Istigazione
all'aborto. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni).