Protezione dei diritti dell'uomo
Con riguardo alle azioni di monitoraggio e verifica del livello di protezione dei diritti dell’uomo, le peacekeeping si basano su di un’analisi della normativa vigente nell’ambito territoriale in cui agiscono (c.d. analisi de iure) e della prassi delle istituzioni ivi operanti (c.d. analisi de facto). Il parametro internazionale di riferimento utilizzato in proposito – riconducibile nella nozione generale di «diritti dell’uomo» – è costituito dagli accordi universali e regionali a tutela dei diritti umani applicabili nella realtà territoriale in cui le pko agiscono, dalle norme di diritto internazionale generale, e dai principali atti di international soft law.Più precisamente, tra gli accordi universali, si segnalano: i Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989); la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979); la Convenzione contro la tortura (1984); la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965). Tra gli accordi regionali, invece, prevale il riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), alla Convenzione americana sui diritti umani (1969) ed alla Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli (1981). Con riguardo all’international soft law, ossia agli strumenti internazionali privi di carattere giuridico vincolante, si segnala, ovviamente, la Dichiarazione universale del 1948.
In tema, cfr. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule-of-law Tools for Post-conflict States. Monitoring Legal Systems, New York/Geneva, 2006, 7 ss.