Il diritto agli alimenti
Secondo la tradizione del diritto comune, in caso di separazione gli alimenti spettavano alle mogli separate per giusta causa e incolpevoli. Si riconosceva pieno diritto ad essere alimentate alle mogli innocenti e che non fossero fuggite di casa, e che avevano consegnato una dote; ottenuta la separazione dal tribunale ecclesiastico le mogli guadagnavano il diritto indiscusso agli alimenti e in alcuni casi anche alla restituzione della dote.L’influenza della dottrina canonica aveva in parte mitigato questa teoria; era condivisa l’opinione soprattutto tra i canonisti che gli alimenti si dovessero garantire anche alle mogli che non avevano portato nulla in dote, soprattutto se la separazione era stata determinata dal cattivo comportamento del marito. Può essere utile ricordare a questo proposito che nel tribunale secolare livornese negli anni finali del ‘700, era pratica comune quella di riconoscere sempre, tranne rare eccezioni, un pieno diritto agli alimenti per tutte le mogli separate.
Cfr. A. Marongiu, voce Alimenti, Enciclopedia del diritto, cit., vol. II, pp. 21-26; G. Laveggi, voce Alimenti, Enciclopedia del Diritto, cit., vol. II, p. 20; cfr. anche G.S. Pene Vidari, Ricerche sul diritto agli alimenti, 1. L’obbligo ex lege dei familiari nei giuristi dei secc. 12-14, Torino, Giappichelli, 1972, in particolare pp. 349-396.