Il pater familias come primus inter pares
Già in sottocommissione, La Pira introdusse il concetto di una eguaglianza tra marito e moglie che tuttavia assegnasse al primo una posizione di primus inter pares, specialmente in caso di conflitto fra i coniugi. Il relatore democristiano Corsanego, concordando con La Pira, dichiarò che si trattava di un «concetto, del resto, [...] già espresso nella mia relazione, nella quale rimandavo alla legge di determinare i casi in cui l’esercizio della patria potestà doveva essere lasciato al padre, nonché quelli nei quali, in caso di conflitto tra coniugi, dovesse prevalere la volontà del marito, come capo di famiglia. Perciò, dopo l’affermazione generale concordata dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la mia formulazione continuava affermando che: “la legge regola l’esercizio della patria potestà”, appunto per lasciare al padre quel carattere di primus inter pares a cui ha fatto cenno l’onorevole La Pira». [I sottocommisione, 7 novembre 1946]
Il presidente della I sottocommissione e vicepresidente dell'Assemblea costituente, il democristiano Umberto Tupini, specificò che nella famiglia «la donna vi trova eguaglianza e parità di fronte all’uomo, che pur dovrà sempre essere — ricordatelo, onorevoli colleghi —il primus inter pares», [Assemblea plenaria, 5 marzo 1947]
Ma l'eguaglianza giuridica fu contrastata anche da un cospicuo numero di costituenti centristi.