Dottrina pluralistica
Contrapponendosi alla teoria statalista del diritto, secondo la quale non vi è altro diritto che quello creato dallo Stato, la dottrina pluralistica prevede la possibilità che esistano ordinamenti giuridici indipendenti, in concorso con l'ordinamento statale e perciò con esso potenzialmente interferenti. Interprete di tale dottrina fu Santi Romano, più volte citato nel dibattito dell'Assemblea plenaria. Secondo la sua concezione istituzionalista, il diritto, prima di essere norma, è organizzazione della stessa società in cui si svolge (istituzione). «Lo Stato è un'istituzione, ossia uno dei tanti ordinamenti esistiti storicamente», accanto ad altri di non minore importanza. La tesi venne sostenuta principalmente, ma non solo, dai difensori del diritto canonico.
In base alla dottrina pluralistica, l'individuo, la famiglia e altre organizzazioni sociali, godevano di diritti propri autonomi dallo Stato.
Santi Romano, L'ordinamento giuridico, II ed., Firenze, 1946, 27.
Sforza Widar Cesarini, voce Ordinamenti giuridici (Pluralità degli), in Nuovo Digesto Italiano, vol. XII, Utet, Torino, 1965, 1-3.