Hegel e la famiglia
La parte dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel si apre con l'affermazione che il matrimonio è basato sul «libero consenso delle persone [...] proprio
a costituire una persona, a rinunziare alla loro personalità naturale e singola in quella unità» (§ 162) e dunque «come ciò che è elevato sopra l’accidentalità delle passioni e del temporaneo
libito particolare, come ciò che è in sé indissolubile» (§ 164).
Tuttavia, nel paragrafo 175, Hegel chiarisce che non vi possa essere nessun vincolo giuridico capace di costringere due persone a restare unite. Lo scioglimento del vincolo è dunque possibile,
pur rimanendo come punto fermo che gli individui non sono liberi di scindersi per propria libera volontà personale, ma che è l'autorità dello Stato a sancire l'esistenza di cause che possano
portare ad uno scioglimento del matrimonio.
«§ 176. Poiché il matrimonio non è più l’idea etica immediata, quindi ha la sua realtà oggettiva nell’intimità di sentimento e disposizione d’animo soggettiva, in ciò risiede la prima accidentalità della sua esistenza. Quanto poco può aver luogo una costrizione ad entrar nello stato matrimoniale, tanto poco c’è d’altronde un vincolo soltanto giuridico positivo che possa tener insieme i soggetti allorché siano sorte azioni e disposizioni d’animo avverse e ostili. Ci vuole però una terza autorità etica, la quale tien fermo il diritto del matrimonio, della sostanzialità etica, di fronte alla mera opinione di tale disposizione d’animo e di fronte all’accidentalità di un umore meramente temporaneo ecc., distingue questa dall’estraneazione totale, e constata quest’ultima, per poter soltanto in questo caso sciogliere il matrimonio.»
G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto: diritto naturale e scienza dello Stato, con le aggiunte di Eduard Gans, Giuliano Marini (ed.), Laterza, Roma-Bari, 2001.