L’articolo 23
Art. 23 GG.
(1) Per la realizzazione di un’Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell’Ue che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico
nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella del presente Grundgesetz. La Federazione può a questo
scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l’istituzione dell’Ue, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe,
mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica
l’articolo 79, secondo e terzo comma.
(2) Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell’Ue. Il Governo federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat
in modo esauriente e tempestivo.
(3) Il Governo federale offre al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell’Ue. Nelle trattative il Governo federale tiene conto della
posizione del Bundestag. I particolari sono stabiliti dalla legge.
4) Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga ovvero
qualora i Länder siano competenti sul piano interno.
(5) Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il
Governo federale tiene conto della posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione di loro uffici o il
loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere
mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario
l'assenso del Governo federale.
(6) Se sono interessate principalmente competenze legislative esclusive dei Länder, la tutela dei diritti che spettano alla Repubblica federale di Germania quale Stato membro dell’Ue
deve di norma essere trasferita dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo
federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato.
(7) I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede l’approvazione del Bundesrat.