A titolo di esempio si cita il prospetto riportato all’interno del saggio di A. Dallolio, Il collegio Comelli in Bologna, «Atti e Memorie della Deputazione di storia
patria per le province di Romagna», 9 (1931), 147-226, che riassume le spese che dovevano essere sostenute da un candidato a metà Seicento per accedere all’esame di laurea: per un cittadino
bolognese era previsto l’esborso di lire 686.13.4 per il deposito da versare ai Collegi per l’acquisizione del grado in utroque iure che salivano a lire 764.8.4 se si aggiungevano le spese
accessorie. Il costo era ridotto a 474.11.6 per la sola legge canonica (con un deposito di lire 406.16.6), e a 486.8.10 per la civile comprensive delle spese da versare ai Collegi che ammontavano a
414.13.10. Per l’addottoramento alla forestiera la spesa richiesta era nettamente inferiore, assommava infatti ad un totale lire 285.5 per l’utrumque ius (con un deposito di 240 lire) e a
197.5 per uno dei due diritti per i quali era necessario versare al Collegio 160 lire: A. Dallolio, Il collegio Comelli in Bologna, cit., 85-87. Ai soli forestieri era concesso chiedere la
licenza e l’acquisizione di questo titolo comportava un esborso di denaro inferiore di 1/3 rispetto a quello richiesto per il dottorato: Constitutiones almi Collegii iuris civilis inclitae
civitatis Bononiae e Constitutiones Sacri Collegii iuris pontifici civitatis Bononiae, anno 1591, r. 11, ‘De aetate et qualitate ac ordine examinandorum’.