Promessa di matrimonio
Dispense matrimonialiPromessa di matrimonio
Il Concilio di Trento, in materia di matrimoni, si era concentrato e aveva deliberato principalmente sull’atto solenne del sacramento, ossia la cerimonia in chiesa, trascurando il momento fondamentale della promessa di matrimonio, regolata dalle consuetudini locali. Il diritto canonico prevedeva comunque che la promessa – che doveva essere un atto pubblico, compiuto alla presenza di testimoni – fosse vincolante e scioglibile solo su consenso di entrambi i fidanzati. Un fidanzato abbandonato, infatti, avrebbe potuto sporgere denuncia al tribunale ecclesiastico per ottenerne l’adempimento.
Nell’Europa pretridentina, spesso, a seguito della promessa, erano considerati legittimi i rapporti sessuali fra i fidanzati. Le norme conciliari, invece, stabilirono che i rapporti carnali erano vietati fino al giorno delle nozze, momento ufficiale dell’unione fra i due sposi. Proprio per evitare le tentazioni, si sollecitavano le coppie a unirsi in matrimonio in tempi brevi dopo aver effettuato la promessa.
Fonti: D. Lombardi, Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche, in M. De Giorgio, C. Klapisch Zuber (eds), Storia del matrimonio, Roma-Bari, Laterza, 1996, 215-250; D. Lombardi, Matrimoni di antico regime, Bologna, il Mulino, 2001, 270-290; G. Arrivo, Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, 12 ss.