Missioni di pace nel Trattato sull'Unione Europea
Così è per l’ampliamento della declaratoria delle missioni di pace (art. 43 TUE rinumerato dal Trattato di Lisbona), che appare la codificazione della prassi ad oggi
intervenuta. Allo stesso modo, la previsione secondo cui il Consiglio dei ministri può affidare una missione ad un gruppo di Stati “volenterosi” (art. 44 TUE rinumerato) sembra in linea con la
prassi della politica di sicurezza, nella quale le missioni sono state svolte anche da un gruppo ristretto di Stati membri (ad esempio, la missione militare in Congo Artemis del 2003).
Infine,come era accaduto al Comitato politico e di sicurezza, la presenza e l’attività dell’Agenzia europea di difesa, i cui compiti sono legati anche alla realizzazione della politica di
sicurezza, sono state sancite da una norma del Trattato di Lisbona (art. 45 TUE rinumerato).