Diritto internazionale umanitario
Questa parte del diritto internazionale regola i mezzi e i metodi di guerra e proteggendo coloro che non partecipano al conflitto o non vi partecipano più (civili, prigionieri di guerra, malati, etc). La definizione è ripresa dagli orientamenti sul rispetto del diritto internazionale umanitario adottati dall’Unione europea nel 2005.Le fonti principali sono le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i due protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti trattati: I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra; IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Queste sono state integrate dai seguenti due Protocolli Aggiuntivi: I protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; II protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.