Parcenevoli
«Tutti que’ sudditi, che o attualmente possedono, o in avvenire facessero fabbricare, o acquistassero per proprio conto de’ bastimenti, saranno annoverati nel numero de’ parcenevoli» [Codice per la veneta mercantile marina 1786, 103]. Nel 1722 la proprietà delle 44 navi che componevano la marina mercantile veneziana risultava ripartita fra 29 parcenevoli [Tucci 1960, 174].
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Andrea Pelizza , Il riscatto degli schiavi a Venezia. Storicamente
6 (2010) , nr. articolo 40.
DOI: http://dx.doi.org/10.1473/stor453
DOI: http://dx.doi.org/10.1473/stor453