Angiola, Giuseppe e il processo per stupro
Iniziamo dalla fine. È il 14 dicembre del 1778. Il curato della parrocchia di San Biagio, nel popolare quartiere di Santa Croce a Firenze, celebra il matrimonio tra la fanciulla Angiola Papini e il giovane Giuseppe Daviddi. Lei, venticinque anni, orfana, cinque fratelli e almeno una sorella, ex garzona d’osteria e, al momento delle nozze, tessitrice di panno lino. Lui, ventiquattro anni, originario del contado, ex soldato e, al momento delle nozze, servitore di un canonico. Potrebbe essere un matrimonio come tanti altri se non fosse per il luogo in cui si celebra e per la condizione dei due sposi. Non ci troviamo infatti nella chiesa di San Biagio ma all’interno di un tribunale. La sposa è all’ottavo mese di gravidanza; lo sposo è in stato di arresto e sarà rilasciato solo dopo le nozze. Anzi, sarà liberato proprio a patto che contragga questo matrimonio.
Di che cosa si tratta? Questa scena, che per certi versi potrebbe apparire insolita vista l’importanza attribuita al libero consenso come elemento centrale e fondante del matrimonio1, è la diretta e pratica conseguenza della cosiddetta legislazione di tutela della verginità delle fanciulle elaborata dal diritto sia romano che canonico. La deflorazione era considerata un reato da perseguire su denuncia della vittima o dei suoi tutori legali e da condannare anche con la pena di sposare o dotare la fanciulla. Era quello che, in termini giuridici elaborati fin dal diritto romano, si chiamava stuprum. Questo reato prevedeva diverse fattispecie che andavano dallo stupro semplice, se avvenuto con il pieno e libero consenso della vittima, a quello qualificato, laddove il consenso fosse stato estorto attraverso il mezzo della seduzione, ad esempio con l’inganno o con una promessa di future nozze. Vi era infine lo stupro violento, quello perpetrato attraverso l’uso della forza2. In Toscana questa materia, che rientrava fra quelle cosiddette di misto foro, vale a dire giudicabili sia dai tribunali ecclesiastici che da quelli laici, era divenuta, nel corso del XVII secolo, di esclusiva competenza secolare. Essa era stata trattata secondo i dettami del diritto comune e degli statuti cittadini fino al 1754, anno in cui la dinastia dei Lorena, giunta alla guida del granducato nel 1737, aveva voluto regolare la materia con una nuova e specifica legge. Rispetto al passato, venivano introdotte alcune novità, specialmente sul piano delle pene, ma, in sostanza, non veniva modificato l’impianto precedente. Quando si fosse provato che la deflorazione della fanciulla denunciante fosse avvenuta tramite la seduzione della promessa di future nozze, l’imputato poteva essere condannato a sposare o dotare la querelante ed a cinque anni di galera da condonare solo se, entro due mesi, fosse stato celebrato il matrimonio. Alla base di questo tipo di legislazione, diffusa, se pure in diverse forme, in tutti gli Stati italiani, c’era l’idea della necessità di tutelare l’onore delle fanciulle oneste e dei loro padri dagli assalti dei seduttori e, in genere, degli uomini che, spinti da insane passioni mettevano in pericolo l’onorabilità delle fanciulle e delle loro famiglie.
Avvalendosi dunque della legge contro gli stupri, Angiola Papini, in avanzato stato di gravidanza, si era presentata al Supremo Tribunale di Giustizia che da pochi mesi funzionava come unico tribunale criminale per la città di Firenze e suo contado. Lì aveva sporto denuncia contro il suo seduttore. Aveva accusato Giuseppe di averla deflorata promettendole di sposarla e di essersi poi tirato indietro lasciandola sola e incinta. Aveva così ottenuto l’apertura di un procedimento, la citazione a comparire per l’imputato, il suo arresto e imprigionamento nelle segrete.
Giuseppe fu dunque costretto a sposare Angiola da una sentenza del tribunale emessa in virtù della legge del 1754? In realtà non fu così. Questo processo, così come una buona parte dei procedimenti per stupro non violento avviati presso il tribunale fiorentino, non giunse mai alla sentenza perché Giuseppe, mentre era in prigione, decise di procedere alle nozze eliminando di fatto la materia del contendere. Perciò il cancelliere del tribunale poté, dopo la cerimonia, archiviare il caso con la formula di rito non procedersi oltre.
Ma facciamo un passo indietro. Come mai Angiola aveva dovuto ricorrere alla giustizia per costringere Giuseppe a sposarla? È quello che cercheremo di spiegare nelle prossime pagine. L’intento di questo intervento è infatti quello di porre in luce, per così dire, la fatica del “fare famiglia”, cioè la complessità dei meccanismi di formazione del matrimonio propria non solo delle classi sociali elevate e dei ceti proprietari, ma presente anche negli strati sociali più bassi della popolazione, veri protagonisti nelle aule giudiziarie. Attraverso i documenti processuali è infatti possibile cogliere alcuni meccanismi che regolavano la formazione del matrimonio nei ceti sociali più bassi, evidenziarne la complessità e anche i punti critici e potenzialmente conflittuali.
Negli studi degli ultimi decenni, il matrimonio è stato spesso definito un percorso a tappe. In queste pagine cercheremo sì di seguire questo percorso, ma soprattutto di metterne il luce il carattere spesso tortuoso: un percorso che non sempre seguiva un andamento lineare, ben scandito e prevedibile, ma che poteva incorrere in ripensamenti, battute d’arresto o improvvise accelerazioni, allungamenti o scorciatoie, cambiamenti di rotta o rotture definitive. Interessi economici individuali e famigliari, passioni, inclinazioni e valutazioni personali, contesti sociali, prospettive di vita: tutto si intrecciava nel determinare scelte e strategie.
In questo percorso, molti erano gli attori che potevano essere coinvolti: parenti, amici, vicini, datori di lavoro, conoscenti, parroci. E non era esclusa anche la possibilità di ricorrere alle istituzioni, laiche o ecclesiastiche, che, a vario titolo e con diverse funzioni, si interessavano di regolare e intervenire nelle questioni famigliari e matrimoniali. In Toscana, nel Settecento, molteplici erano le possibilità offerte alle coppie o alle famiglie in crisi di rivolgersi a qualche autorità per tentare di dare una soluzione alle loro difficoltà integrando quindi i canali di mediazione sociale informale con quelli istituzionali. I tribunali ecclesiastici, perlomeno fino al 1784, regolavano le cause matrimoniali ; i tribunali secolari si occupavano delle cause per stupro che erano strettamente collegate con la materia matrimoniale. Esistevano inoltre le autorità di polizia che erano preposte ad un’opera di prevenzione e controllo dei conflitti famigliari e svolgevano il delicatissimo compito di sbrigare gli affari portati all’attenzione del Granduca attraverso le suppliche. I quattro Commissari dei quartieri fiorentini si occupavano di mille affari dei generi più diversi, ma spesso venivano chiamati a risolvere controversie famigliari o di coppia. Quindi, ad esempio nel caso di una promessa di matrimonio non mantenuta, era possibile rivolgersi al tribunale vescovile, almeno fino al 1784 quando ne fu abolita la competenza in materia, oppure sporgere denuncia per stupro al tribunale secolare (nel caso in cui ci fossero stati dei rapporti sessuali) o dirigere le proprie rivendicazioni direttamente nelle mani del Granduca che avrebbe agito tramite l’apparato di polizia per indagare e cercare soluzione al contenzioso proposto. I fascicoli processuali, così come i documenti prodotti dalla polizia fiorentina, ci permettono dunque di seguire queste costruzioni e questi percorsi cogliendone le eventuali criticità. Soprattutto, ci offrono il modo di cogliere la complessità e la molteplicità delle vie di accesso al matrimonio facendoci presente che quello che è stato definito come un percorso a tappe o a ostacoli non era affatto un percorso lineare nel quale le tappe si succedevano ben scandite l’una all’altra. E che gli ostacoli potevano essere superati in diversi modi, attraverso soluzioni anche ingegnose e originali e che variavano a seconda dei contesti e soprattutto delle relazioni che famiglie e individui potevano mettere in campo. Certo occorre tenere presente la particolarità di queste fonti, condizionate come sono dalle rappresentazioni e dai modelli giudiziari3. Ciononostante si tratta di fonti preziose e significative che, pur presentandoci i casi più controversi, ci permettono di entrare in contatto con una realtà più generale, quella appunto della complessità del “fare famiglia”.
Incontrarsi
Seguiamo quindi la storia di Angiola e Giuseppe fin dall’inizio. I due si erano conosciuti quattro anni prima del processo, all’osteria di Porta a Prato dove Angiola stava a servizio e che Giuseppe frequentava come militare della non lontana Fortezza da Basso. Lì avevano cominciato a discorrere e fare all’amore. Questi sono i termini usati nei documenti per indicare le frequentazioni dei giovani in vista di futuri impegni.
Nel Settecento le occasioni di incontro fra i giovani di diverso sesso non mancavano, nonostante gli strali della Chiesa e dei predicatori e i tentativi anche da parte dello Stato di limitare e controllare la socialità giovanile4. In campagna, la tradizione di andare a veglia rappresentava il momento principale per intraprendere i contatti con l’altro sesso, mentre, in città, le botteghe, le vie, i mercati e le case stesse, sovraffollate e caratterizzate da un continuo via vai e dalla compresenza di attività domestiche e lavorative, costituivano gli scenari abituali degli incontri della gioventù. Teatri, balli, merende e conversazioni animavano la vita cittadina e non erano appannaggio esclusivo dei ceti più agiati. Inoltre le donne e le fanciulle del popolo erano impegnate fin da piccole in svariate attività lavorative che le conducevano spesso fuori di casa dando loro la possibilità di arricchire il campo delle relazioni. A Firenze la produzione tessile impiegava in maniera consistente la manodopera femminile. Molte erano le incannatrici di seta e le filatrici che lavoravano a domicilio, mentre in campagna, accanto alle fanciulle delle famiglie mezzadrili, c’erano le cosiddette pigionali, braccianti agricole che, così come le contadine, integravano il loro salario con l’attività di tessere, filare o produrre la treccia di paglia per i cappelli. Fra queste fanciulle del contado venivano reclutate dalle famiglie fiorentine le serve domestiche che giungevano in città spesso con l’idea di accumulare la dote necessaria al matrimonio stando a servizio e che a volte vi rimanevano per molti anni o per sempre, passando da un servizio all’altro e costruendo in questo ambito le loro relazioni sociali5. C’erano poi gli ambienti di lavoro maschili che pure fornivano occasioni per intraprendere relazioni in vista di futuri matrimoni. Figlie, sorelle e cognate di compagni di lavoro potevano rappresentare il giusto partito per i giovani in cerca di sistemazione. Questo variegato mondo del lavoro era lo scenario privilegiato degli incontri fra i giovani potenziali sposi. Tessitrici e garzoni di bottega, serve e servitori, contadine e contadini si incontravano spesso sotto gli occhi del gruppo di coetanei o di vicini, parenti, datori di lavoro e conoscenti.
Le testimonianze processuali raccontano di questi primi approcci che, quando avvenivano sotto gli occhi di tutti, erano comunemente considerati il preludio di impegni più seri, soprattutto nel momento in cui coinvolgevano ragazze che godevano di buona reputazione e quando tra i due interessati non c’erano evidenti disparità economiche e sociali. In questa fase si poteva fare all’amore in maniera furtiva, alla fuggiasca, oppure si poteva dare alla relazione una veste più ufficiale e pubblica. In queste fasi, i diretti interessati erano spesso protagonisti, anche se non mancano casi nei quali il pretendente si rivolgeva direttamente ai famigliari della ragazza. Una modalità diffusa del corteggiamento era quella di frequentare assiduamente la casa della ragazza con il consenso esplicito o tacito dei genitori di lei o di chi ne faceva le veci. Mettere il damo in casa, così veniva definita questa modalità da alcuni genitori interrogati nei processi. L’andare in casa della ragazza conferiva alla relazione un grado maggiore di impegno agli occhi di tutta la comunità del vicinato e dei conoscenti e agli occhi degli stessi diretti interessati, anche se questo non comportava automaticamente il fatto di dare alla relazione una veste ufficiale attraverso una formale promessa di matrimonio, né quello di giudicare gli impegni come irreversibili. Giuseppe per esempio, ad un certo punto della relazione con Angiola, aveva cercato di farsi accettare in casa Papini, ma le cose non erano andate per il verso giusto. I fratelli della ragazza, infatti, non solo non lo avevano voluto in casa loro, ma si erano dati da fare per interrompere la relazione. Si erano rivolti al datore di lavoro di Angiola, l’oste Del Bello, chiedendogli di rimproverare la ragazza e convincerla a lasciare la frequentazione del militare. Successivamente erano riusciti anche a interessare della vicenda il comandante della Fortezza da Basso, presso la quale Giuseppe prestava servizio, che aveva provveduto a redarguire il militare e a punirlo con alcuni giorni di arresto in quanto non si adeguava agli ordini.
Impegnarsi
Nonostante l’opposizione dei famigliari e dei superiori, Angiola e Giuseppe decidono di andare avanti nella loro relazione e, anche se dalle carte processuali non appare ben chiaro quando, ad un certo punto si impegnano con una promessa di matrimonio.
La promessa rappresentava un passaggio cruciale e importantissimo nel percorso verso il matrimonio6. La consuetudine infatti prevedeva che una coppia che avesse intenzione di impegnarsi in vista del matrimonio avrebbe potuto celebrare i cosiddetti sponsalia per verba de futuro, ovvero scambiarsi una reciproca promessa di future nozze. Questo impegno poteva essere formalizzato davanti a testimoni appositamente chiamati e rafforzato ancor più dalla firma della cosiddetta scritta di matrimonio, di solito una scrittura privata o un vero e proprio atto notarile nel quale si riportava la promessa di reciproco impegno dei due fidanzati a portare a termine il matrimonio, nonché le condizioni pattuite fra le parti riguardanti in particolare i tempi e soprattutto l’entità della dote e le modalità di pagamento della stessa.
Tuttavia il significato e il valore della promessa non erano esclusivamente legati ad una sua formalizzazione e ufficializzazione. Esistevano molte altre situazioni meno definite e più complesse e sfumate nelle quali l’impegno era comunque presente e stringente, pur non avendo ricevuto nessuna veste formale e non possedendo alcuna caratteristica di quelle richieste dalle leggi per comprovarne l’esistenza. In questi casi la richiesta del matrimonio avveniva piuttosto in virtù di un riconoscimento comune dell’esistenza di una precisa relazione sentimentale fra le parti, resa più stringente dalla eventuale consumazione del rapporto sessuale. Nel caso di Angiola e Giuseppe vengono citati dalla ragazza due testimoni che affermano di aver fatto, in momenti diversi, da intermediari tra Giuseppe e i fratelli Papini. Secondo queste testimonianze, Giuseppe li avrebbe incaricati di sondare il terreno chiedendo ai Papini quanto erano disposti a dare per dote alla loro sorella. In quelle occasioni il militare avrebbe affermato di aver già promesso alla ragazza di sposarla. In questo, così come in molti altri casi giudiziari, la prova della promessa non è né documentale, né si può parlare di avvenuti sponsalia per verba de futuro davanti a testimoni e con le formalità previste. Si trattava piuttosto di applicare dei ragionamenti presuntivi sulla base dell’accertamento di determinate circostanze preliminari, la principale delle quali era l’onestà della querelante. Infatti, laddove mancava una prova certa della promessa, c’era comunque un modo di sentire diffuso che assegnava precise responsabilità e riconosceva impegni ed era proprio in base ad esso che si era soliti andare in tribunale a rivendicare i propri diritti. La pubblica voce e fama era quella che contava, al di là di ogni formalità giuridica. Se, attraverso le testimonianze, si riusciva a ricostruire il contesto di una relazione stabile fra le parti in causa, nonché la buona reputazione della ragazza, era possibile far scattare un ragionamento presuntivo che attribuiva alla fanciulla onesta una volontà esclusivamente rivolta verso il matrimonio. «Come si va da una ragazza se non gli si promette di sposarla non occorre andare»7. Così, ad esempio, un imputato per stupro qualificato confessava le sue responsabilità, affermando candidamente che non sarebbe stato possibile frequentare una ragazza e andare a casa sua senza averle promesso il matrimonio. Così facendo, l’uomo traduceva in una pratica constatazione di buon senso comune un ragionamento presuntivo, che affondava le radici nella definizione di uno stereotipo comportamentale attribuito alla figura della cosiddetta fanciulla onesta. Se la fanciulla è onesta, ragionavano i giuristi, non è possibile che frequenti un giovane se non in vista di futuro matrimonio. Perciò, una volta assodata l’onestà di una fanciulla attraverso le voci del vicinato e dei conoscenti, ne discendeva, come corollario, che una relazione assidua con un giovane non poteva che essere inquadrata in prospettiva matrimoniale. Poco importava se mancava un vero e proprio impegno formale; ciò che contava era l’intenzione, era quello che comunemente ci si aspettava da quella relazione.
"Cadere nel peccato"
In effetti, al di là di ogni modello e stereotipo giudiziario, la realtà delle relazioni non era sempre così nettamente definita. Una relazione iniziata e incamminata verso il matrimonio secondo tutti i canoni e le “regole” prestabilite poteva subire una battuta d’arresto o essere interrotta per il variare delle circostanze o delle inclinazioni personali degli interessati. Allo stesso modo, una relazione ancora informale e poco ufficializzata poteva assumere, in determinate circostanze, il carattere di un impegno improrogabile. Ciò che contribuiva, in maniera decisiva, a trasformare un impegno vago e non ancora ben definito, in un impegno stringente e al quale non era possibile venir meno, era l’inizio dei rapporti sessuali e soprattutto l’insorgere di una gravidanza prima del matrimonio. Tutta la documentazione esaminata è largamente percorsa dall’idea che il rapporto sessuale conferisca alla relazione di coppia un carattere speciale, crei un vincolo che va ben oltre le formalità richieste per provare l’esistenza della promessa. Intraprendendo i rapporti sessuali, l’uomo, considerato la parte forte, si assumeva tacitamente una precisa responsabilità verso l’onorabilità della sua partner. La gravidanza, con il suo carico di pubblicità, costringeva a correre ai ripari. L’onore della donna, seppure messo in pericolo, non era irrimediabilmente perduto. Poteva essere restituito attraverso il matrimonio che sanava ogni irregolarità8. Perciò, spesso vediamo che il punto cruciale dei processi per stupro non era tanto la dimostrazione dell’esistenza della promessa, quanto piuttosto la prova dell’onestà precedente della ricorrente. La fanciulla onesta, se pure temporaneamente caduta nel peccato, era ritenuta meritevole dell’aiuto delle autorità che quindi ponevano in atto, attraverso il procedimento giudiziario o attraverso l’azione persuasiva della polizia, un meccanismo di pressione verso il matrimonio o comunque verso un accordo fra le parti. Così era accaduto nel caso di Angiola e Giuseppe quando, prima il Commissario del quartiere di Santa Croce e poi il cancelliere del Supremo Tribunale di Giustizia si erano proposti come intermediari fra le parti per giungere ad una soluzione.
Ma quante erano le coppie che avevano rapporti sessuali prima del matrimonio? Quali erano i fattori che influenzavano la decisione di dare inizio ai rapporti sessuali e qual era il modo di considerare la sessualità prematrimoniale? Alla prima domanda non è possibile rispondere in termini quantitativi. Quello che possiamo dire, alla luce dell’analisi di una fonte giudiziaria come i processi per stupro, è che, nonostante l’intensa campagna di predicazione contro la sessualità fuori dal matrimonio e la ferma condanna della chiesa post-tridentina dei rapporti sessuali tra fidanzati9, intorno a questi comportamenti non sembra esserci, ancora a fine Settecento, una forte stigmatizzazione. A questo proposito sono molto eloquenti le parole di una querelante che, nel 1778, riguardo alla decisione di iniziare i rapporti sessuali con il suo promesso sposo, dichiarava: «Siccome ci volevamo bene e eravamo a essere sposi, come tante volte mi aveva promesso non solo con dirlo a me, ma anche ad altre persone del Comune, fummo d’accordo di cadere nel peccato»10. Amore, promessa di matrimonio, notorietà della relazione erano comunemente evocati a giustificazione della caduta nel peccato. Una caduta che, in questo come in altri casi, non sembra assumere quel carattere di drammaticità con cui era descritta dai pulpiti o nelle opere dei moralisti. L’idea che sembra prevalere ed essere condivisa, sia dalle coppie che dai testimoni, è quella che si tratti sì di un peccato, ma non troppo grave, al quale, soprattutto, è sempre possibile porre rimedio con una penitenza consistente nel portare a termine le nozze. Una sorta di incidente di percorso, certamente pericoloso, ma non irrimediabile. Accanto al racconto stereotipato del primo rapporto sessuale11, nelle testimonianze delle querelanti veniva spesso descritta una quotidianità dei rapporti che si protraevano per un tempo più o meno lungo fino all’epilogo della sospetta gravidanza la quale, rendendo pubblica la natura sessuale della relazione, costringeva la coppia ad una svolta. Tutto ciò in contrasto con la grande attenzione e allarme degli ambienti ecclesiastici sul tema della sessualità in genere e della sessualità prematrimoniale in particolare. Se i rapporti sessuali, ma soprattutto la loro più diretta conseguenza, la gravidanza, mettevano in crisi famiglie e individui, laddove c’erano i presupposti per un possibile matrimonio, vale a dire la compatibilità sociale fra i partner, l’ordine poteva essere ristabilito, con buona pace dei moralizzatori dei costumi.
Da un certo punto di vista, il grado di formalizzazione della promessa di matrimonio, pure richiesto espressamente dalla legislazione, assumeva un ruolo quasi secondario rispetto al contesto della relazione, ai rapporti nella coppia e fra la coppia e le famiglie di provenienza. Lo dimostrano quei casi nei quali, pure di fronte ad una querelante che affermava di non aver ricevuto alcuna promessa di matrimonio prima della deflorazione, il matrimonio veniva presentato comunque come la soluzione più adatta e la strada da percorrere. In un processo del 1778 che aveva coinvolto un’apprendista tessitrice e un servitore, la querelante, nella sua deposizione, spiegava che, dopo che la sua maestra aveva scoperto la sua gravidanza, aveva contestato all’imputato le sue responsabilità e che questi si era impegnato a sposarla, ma che, prima di allora, non le aveva mai promesso il matrimonio e che lei aveva accondisceso alle sue richieste sessuali «perché gli volevo bene»12. L’amore non aveva un peso giudiziario, non poteva certo sostituire una promessa di matrimonio, ma è interessante notare come esso faccia la sua comparsa nel repertorio delle giustificazioni delle querelanti, probabilmente a sottolineare l’assoluta gratuità del consenso prestato, non condizionato da interessi materiali. Nel sentire comune era possibile che una fanciulla, se pure onesta, potesse cedere alle insistenti richieste dell’amato per debolezza, amore o paura di essere abbandonata. Non si trattava che della manifestazione più evidente di quella fragilitas sexsus propria delle donne e tutelata dalla legge. In questa visione, che percorre i documenti giudiziari, ciò che distingueva la ragazza onesta dalla cosiddetta donna di cabala, intrigante e macchinatrice, stava proprio nella mancanza di malizia e secondi fini nel cedere alle proposte sessuali del partner insistente. La donna onesta poteva cadere nel peccato a causa della violenza fisica o della passione amorosa, mentre donna di cabala era definita colei che assumeva un ruolo attivo e agiva per interesse con raggiri e trappole, essendo addirittura disposta a “vendere” il suo onore pur di raggiungere i suoi obiettivi. Si tratta chiaramente di immagini stereotipate che emergono soprattutto in chiave giudiziaria nel confronto con i modelli processuali e che devono essere confrontate con la ben più sfumata e mutevole realtà sociale e individuale. Ciò che però emerge abbastanza chiaramente è il richiamo alla responsabilità maschile di fronte ad una gravidanza irregolare e alla conseguente perdita dell’onore della fanciulla in questione.
Non mancano infine i casi nei quali è abbastanza evidente come la decisione di intraprendere i rapporti sessuali fosse frutto di una deliberata strategia messa in atto dalla coppia o da uno dei due partner13 per dare una svolta alla relazione, accelerare i tempi del matrimonio, superare le resistenze di famiglie ostili o riluttanti, eliminare dalla scena le rivendicazioni fastidiose di precedenti partner. Quando il cammino verso l’altare appariva troppo lento o ostacolato da resistenze di vario tipo la fidanzata incinta rappresentava una buona carta da giocare a favore del matrimonio.
"Chi non ha dote non deve maritarsi"
Tornando al caso di Angiola e Giuseppe è giunto il momento di domandarsi perché i fratelli di Angiola, come abbiamo visto, si opponessero tanto al matrimonio. Essi lo avevano spiegato una volta all’oste Del Bello: non potevano permettersi di sostenere le spese di quel matrimonio, cioè non potevano garantire una dote alla loro sorella e Giuseppe non era di certo disponibile a sposarla senza nulla.
La questione della dote era cruciale nel percorso matrimoniale. Per quanto esigua, per quanto consistente solo in qualche mobile, masserizia o capo di corredo, la dote era un elemento quasi imprescindibile per raggiungere lo stato matrimoniale, persino negli strati più bassi della popolazione. Ad essa infatti era attribuito un valore anche simbolico che andava al di là del suo valore materiale. E proprio intorno alla dote si addensava buona parte dei “nuvoloni neri” che potevano minacciare l’effettivo raggiungimento dello stato coniugale come dimostrano i fascicoli dei processi per stupro e le carte di polizia che si occupano di conflitti famigliari.
Nell’accumulare la dote si concentravano spesso anni e anni di duro e paziente lavoro delle ragazze del popolo e delle loro famiglie, sapienti tessiture di strategie per procurarsi le cartelle dotali riservate alle fanciulle povere e oneste, sforzi comuni che coinvolgevano i destini di più membri della famiglia. Perciò non appare strano che una delle più gravi e ricorrenti accuse che venivano rivolte ai fidanzati inadempienti fosse quella di avere, con esitazioni e rinvii, fatto perdere alle loro partner la possibilità di usufruire di una dote o reso del tutto inutile la dote accumulata a causa dell’età ormai avanzata e poco adatta per trovare marito. Una donna, Giulia di Smeraldo Cipriani, nel 1780, scriveva al Granduca per esporre il suo caso e chiedere l’intervento delle autorità in suo favore e contro un certo Paolo Petrai accusato di averla abbandonata dopo aver amoreggiato con lei per ben diciotto anni. Essendo orfana e, morto il fratello con il quale viveva, rimasta a carico di un altro suo fratello prete, la donna aveva chiesto l’adempimento della promessa. Si era però sentita presentare la richiesta di una dote di 500 scudi corredata dal commento «chi non ha dote non deve maritarsi»14. A comprovare la promessa non poteva presentare una scritta di matrimonio, ma allegava l’attestato di quattro testimoni che affermavano che Petrai aveva frequentato la sua casa per diciotto anni «in qualità di sposo della medesima, essendo pubblica voce e fama per tutta la contrada di via Faenza, che detto signore Paolo Petrai la conversava con animo determinato di sposarla»15. Le pressioni delle autorità di polizia investite del caso non riescono né a convincere Petrai ad effettuare il matrimonio, né tantomeno a persuadere Giulia ad accettare dall’uomo la cifra di cento scudi come risarcimento del danno causato con il suo comportamento. Questa ostinazione della donna, aveva commentato il Commissario di Santa Maria Novella nel suo rapporto finale sulla vicenda, era del tutto comprensibile perché essendo «ormai ridotta all’età di 36 anni non è facile che anco con un aumento di dote possa trovare altra occasione di maritarsi»16. La dote dunque creava occasioni, ma, per le donne, il tempo rappresentava comunque un fattore importante. Man mano che l’età avanzava le occasioni diminuivano e quindi la dote, per diventare adeguata, doveva aumentare sempre più.
Una delle accuse ricorrenti a padri e fratelli da parte di figlie e sorelle e dei rispettivi pretendenti era quella di non voler sborsare la dote condannando così le congiunte a rimanere per sempre senza uno stato cioè prive di una collocazione in matrimonio o in convento.
Anche nel caso di Angiola Papini, il punto cruciale del contendere era rappresentato dalla dote. Per stabilire quanto Angiola, che era orfana di padre, dovesse ricevere dai suoi fratelli, Giuseppe, accertatosi che i Papini non erano disposti a nessun esborso, l’aveva mandata dal Magistrato dei Pupilli, l’istituzione che a Firenze si occupava delle tutele degli orfani e quindi anche dei loro interessi economici. Il Magistrato aveva stabilito che ogni fratello avrebbe dovuto versare ad Angiola due scudi, per un totale di sei scudi, dato che due dei cinque fratelli della ragazza erano ritenuti incapaci di versare alcunché. Ma è solo quando Angiola rimane incinta che la situazione si sblocca veramente. Infatti i fratelli di Angiola, messi di fronte alla necessità di provvedere all’onore della sorella, nel corso delle trattative che vengono intavolate sia prima che dopo la denuncia per stupro, si dicono disposti non solo a sborsare i famosi sei scudi ma anche qualcosa in più. D’altra parte Giuseppe si dichiara disponibile al matrimonio in cambio di un letto17. E così viene raggiunto un accordo. Dopo quattro anni di amoreggiamenti e di contrasti, un bambino in arrivo, cinque giorni di carcere e l’intermediazione di amici, vicini e conoscenti, nonché del Commissario di polizia del quartiere di Santa Croce e del Cancelliere del Supremo Tribunale di Giustizia, i fratelli Papini si erano convinti a procurare alla coppia di sposi il tanto sospirato letto e così Giuseppe aveva sposato Angiola mettendo fine alla vicenda processuale.
Pensare al futuro
Quattro anni era durata la relazione fra Angiola e Giuseppe e, da questo punto di vista, il loro non costituisce un caso eccezionale. In buona parte le querelanti per stupro ci raccontano di rapporti non occasionali ma più o meno lunghi che, ad un certo punto, subiscono un’improvvisa accelerazione dovuta all’inizio dei rapporti sessuali, seguito dalla quasi inevitabile gravidanza18. I tempi lunghi del fidanzamento erano dovuti a diversi fattori come la necessità di accumulare la dote da parte della donna e della sua famiglia, l’esigenza di definire meglio la sistemazione lavorativa e residenziale della futura coppia, anche in relazione agli equilibri economici e abitativi delle famiglie d’origine. Occorreva essere in grado di sostenere gli oneri del matrimonio, in quanto mettere su famiglia in maniera avventata poteva significare un arretramento nella scala sociale ed il rischio di perdere una pur minima stabilità economica faticosamente raggiunta. Insomma, anche ai livelli più bassi della scala sociale è possibile rintracciare un’attenzione alle valutazioni sul futuro e sulle opportunità che le scelte matrimoniali offrono. Queste valutazioni, che ruotano intorno a quella che spesso è stata definita la sfera degli “interessi”, non sono esclusivo appannaggio di genitori e famiglie. Le preoccupazioni o le valutazioni sul futuro e i propri progetti di vita sono fortemente presenti anche nei diretti interessati. Non è possibile tracciare un linea netta di separazione tra passioni, inclinazioni personali ed interessi economici e sociali. La dicotomia fra figli passionali e irresponsabili e genitori freddi e calcolatori, circolante nella trattatistica sul matrimonio dell’epoca19, non trova una forte corrispondenza nella realtà sociale, caratterizzata invece da situazioni molto più complesse e sfumate, dove “ragione e sentimenti” si intrecciano inestricabilmente e non costituiscono, sempre e comunque, due poli opposti e inconciliabili.
In tutto ciò che riguarda le scelte nel campo matrimoniale, il rapporto con le famiglie di origine assumeva molto spesso un peso determinante. Sposarsi infatti non significava solo mettere in piedi una nuova famiglia, ma voleva dire anche creare nuove relazioni e modificare gli equilibri interni della famiglia d’origine. Sposarsi era in molti casi un’operazione delicata che, a seconda di come veniva gestita, poteva avere conseguenze positive o negative anche sulle famiglie di appartenenza. In poche parole esisteva la possibilità che, per “fare” una famiglia, si corresse il rischio di “disfarne” un’altra.
Non a caso, nel periodo che stiamo prendendo in esame, si dibatteva molto sull’opportunità di lasciare i giovani completamente liberi di compiere scelte che, poi, avrebbero avuto conseguenze non solo sulla loro vita, ma anche sul destino delle loro famiglie d’origine. Il caso che suscitava maggiore preoccupazione era senz’altro quello dei cosiddetti matrimoni male assortiti, vale a dire di quei matrimoni fra persone non appartenenti ad ambienti sociali compatibili. Si faceva un gran parlare soprattutto del problema per cui i giovani rampolli di buona famiglia, travolti da passione amorosa per donne indegne del loro ceto, avrebbero trascinato l’intero loro casato nel fango di un’unione socialmente riprovevole ed economicamente disastrosa. Ed era proprio per evitare di dare in mano a donne di bassa condizione e senza scrupoli uno strumento legale per costringere i malcapitati figli di famiglia a procedere a matrimoni disonorevoli e contrari ai voleri famigliari che i riformatori proponevano di abolire il reato di stupro non violento e quindi la legislazione a tutela della verginità delle fanciulle20. In realtà, come è possibile vedere nella prassi giudiziaria, era ben difficile che situazioni di questo genere si presentassero in tribunale e quando pure ciò accadeva era pressoché impossibile che i giudici avallassero una richiesta di matrimonio fra persone socialmente incompatibili21.
Un’altra questione cruciale, che coinvolgeva il rapporto della coppia con le famiglie d’origine riguardo alle scelte matrimoniali, era quella economica. Il matrimonio richiedeva un impegno, in termini di risorse economiche e di organizzazione interna, che la famiglia d’origine doveva mettere a disposizione della nuova coppia. A seconda delle scelte residenziali e dell’organizzazione del lavoro, si potevano determinare situazioni che mettevano in crisi equilibri a volte già non troppo stabili. Portare in casa la moglie, il più delle volte già incinta, o il marito, significava caricare sulla propria casa il peso di un nuovo nucleo con il relativo “fardello” di potenziali bocche da sfamare. D’altro canto, andare via di casa significava sottrarre alla famiglia d’origine una risorsa importante in termini lavorativi. Questo non valeva solo per gli uomini, ma anche per le donne. Maritare una figlia o una sorella può significare perdere risorse, sia in termini di dote che deve essere corrisposta, che di lavoro, domestico e non, con il quale le donne contribuivano al bilancio famigliare.
La dilatazione dei tempi del fidanzamento non rappresentava però solo una tattica difensiva, un modo per evitare di peggiorare le proprie condizioni economiche e di vita. A volte corrispondeva ad una strategia di miglioramento della condizione lavorativa, ad un progetto per il futuro. Concludere un apprendistato, mettere su una bottega, ottenere un impiego migliore, potevano essere buone ragioni per aspettare ad effettuare le nozze, così come l’attesa poteva consentire alla coppia di disporre di una dote più consistente per iniziare la vita coniugale, nonché di rimandare il momento di prendersi a carico dei figli. Fra tutti questi interessi, a volte convergenti ma altre contrastanti, le passioni e le inclinazioni personali, le urgenze dell’amore, che pure svolgevano un ruolo non secondario nei rapporti di coppia, occorreva navigare per giungere al momento delle nozze.
Cambiare idea
Una conseguenza non irrilevante dei tempi lunghi del matrimonio era che, nell’attesa, le circostanze di vita, così come i sentimenti e le predilezioni personali, potevano cambiare e, di conseguenza, poteva accadere di cambiare idea. La possibilità di fare all’amore con persone diverse prima di intraprendere la relazione che condurrà al matrimonio non era esclusa, neppure per le donne, a patto che le relazioni si fossero susseguite l’una all’altra e non si fossero sovrapposte, pena la perdita della fama di onestà. Alcune ricorrenti e testimoni raccontavano, senza che questo costituisse un elemento di scandalo o a sfavore della buona reputazione, di precedenti relazioni interrotte per un motivo o per l’altro. «Le ragazze facendo all’amore onestamente con giovani non perdono l’onestà altrimenti e specialmente fra il basso popolo rare sarebbero quelle fanciulle che potrebbero tenersi per oneste»22. Questo era il parere di un Assessore del tribunale fiorentino nel commentare il comportamento di una querelante. Si trattava della pragmatica constatazione di un modo di fare, diffuso soprattutto nelle classi popolari, che non escludeva la possibilità di sperimentare più relazioni prima di giungere a quella definitiva. Se c’era accordo fra le parti, anche la presenza di impegni più o meno seri e formali, persino registrati in forma scritta, non rappresentava un ostacolo a porre fine alla relazione. I problemi sorgevano quando non c’era accordo fra i partner e uno dei due rivendicava diritti legati ad una pretesa precedente promessa di matrimonio, esigendo le nozze o ponendo un impedimento al formarsi di un’altra unione. La promessa infatti, ancora nel Settecento, aveva valore vincolante e non poteva essere sciolta se non dall’autorità giudiziaria competente vale a dire dal tribunale ecclesiastico fino al 178423.
Alcune ricorrenti per stupro denunciavano il tentativo dei loro partner di sottrarsi agli impegni presi per intraprendere nuove relazioni, magari con partiti più vantaggiosi o più graditi alle loro famiglie. Altre cause portate davanti ai giudici secolari erano originate dalla necessità di far prevalere gli interessi della nuova coppia di fronte agli ostacoli frapposti da un partner precedente. È il caso di Nunziata Fioravanti e Luigi Poltretti che, nel giugno 1785, avevano stipulato una scritta di matrimonio con un impegno per una dote di 65 lire. Dal processo per stupro qualificato, che si svolge nel novembre dello stesso anno, appare evidente che, sia la presunta gravidanza della ragazza, sia la denuncia, erano un mezzo escogitato dalla coppia per aggirare un precedente impegno di Luigi con una ragazza del contado. Luigi, a quanto sosteneva Nunziata, le aveva detto che «aveva un impegno con un’altra ragazza del Pontassieve … e che però mi voleva ingravidare, acciò né suo padre, né la ragazza avessero luogo di ricorrere»24. E, effettivamente, la ragazza di Pontassieve aveva fatto ricorso al Granduca per rivendicare i suoi diritti rispetto a Luigi. La supplica aveva dato origine all’intervento del Commissario di quartiere di Santo Spirito che aveva convocato l’uomo il quale aveva risposto che il suo impegno con la ragazza di Pontassieve era stato sciolto quando lui era andato via dal paese e che ora aveva contratto un altro impegno. La cosa però non poteva risolversi così facilmente per Luigi, in quanto la ragazza non era disposta a rinunciare ai diritti conferitile dalla promessa. Così Luigi che, essendo di mestiere un famiglio del quartiere di San Giovanni così come il fratello di Nunziata, non era certo né privo di relazioni con l’ambiente giudiziario, né estraneo alle pratiche e procedure legali, aveva scelto la strada di compromettere l’onore della fidanzata. L’aveva convinta ad intraprendere i rapporti sessuali e, ai primi sospetti di una possibile gravidanza, era corso dal curato chiedendogli di sposarli immediatamente. Il curato però pretendeva le fedi di stato libero, cosa non facile da ottenere per Luigi, dato il precedente impegno con la ragazza di Pontassieve. Non restava dunque che il ricorso per stupro qualificato. A seguito della denuncia presentata da Nunziata, nel giro di soli tre giorni si erano celebrate le nozze. Infatti il giorno stesso della presentazione della querela, Luigi era stato arrestato. Il giorno dopo aveva chiesto di essere interrogato e aveva subito confessato, affermando di voler immediatamente sposare la querelante e di non aver proceduto fino ad allora perché non erano ancora giunte le fedi di stato libero. A questo punto la coppia aveva potuto godere di una sorta di procedura d’urgenza per cui, già il giorno successivo, Nunziata e Luigi avevano potuto sposarsi nel palazzo del Supremo Tribunale di Giustizia. E la ragazza di Pontassieve? Non sappiamo che fine abbiano avuto le sue rivendicazioni ma, con ogni probabilità, aveva dovuto limitarsi a chiedere un risarcimento del danno subito intentando una causa presso il tribunale civile fiorentino. Siamo, infatti, nel 1785, appena un anno dopo la sottrazione della materia degli sponsali al giudizio dell’autorità ecclesiastica. In questo caso l’autorità secolare aveva avuto mano libera nel decidere la scala delle priorità ed aveva utilizzato un criterio già da tempo consolidato: la riparazione dell’onore attraverso il matrimonio doveva prevalere su qualsiasi precedente rivendicazione. Negli anni precedenti, questo criterio era stato oggetto di discussione con le autorità ecclesiastiche che, preoccupate di scoraggiare i rapporti sessuali prematrimoniali, non si mostravano disponibili ad avallare i comportamenti incontinenti a scapito degli impegni già stabiliti. Da parte loro, le autorità secolari vedevano con sospetto e insofferenza le azioni che venivano intraprese da presunti fidanzati presso il tribunale della curia per impedire il matrimonio di coppie che volevano sposarsi. Soprattutto laddove dalla coppia in questione era presentata l’urgenza di riparare all’onore della donna. C’era il sospetto che queste azioni avessero intenti meramente economici o fossero intraprese per semplice ripicca. In diversi casi, i giudici, i funzionari di polizia e lo stesso Auditore Fiscale si erano mostrati favorevoli a privilegiare le ragioni della donna deflorata e soprattutto incinta a scapito dei diritti rivendicati da altre donne. Questo atteggiamento era probabilmente noto e, a volte, poteva essere sfruttato dalle coppie che volevano superare questo tipo di ostacoli per arrivare al matrimonio più velocemente e senza ulteriore dispendio di soldi, tempo ed energie in cause giudiziarie lunghe e costose25.
Concludendo, diciamo che la storia di Angiola e Giuseppe, così come le tante altre simili giunte a noi attraverso i fascicoli giudiziari fiorentini di fine Settecento ci racconta la fatica del
“fare famiglia” in una realtà cittadina di antico regime. Queste storie evidenziano, infatti, la complessità e non linearità che spesso caratterizzava i percorsi matrimoniali dei ceti popolari e la
capacità di individui e famiglie di utilizzare, in maniera spesso consapevole, relazioni, meccanismi giudiziari e istituzioni per venire a capo di situazioni difficili e conflittuali. Queste storie
ci raccontano una realtà nella quale, anche negli strati sociali più bassi della popolazione, sul matrimonio si investe molto, in termini non solo di risorse economiche, ma anche di relazioni
sociali e di conoscenza; perché sposarsi rimane un passaggio fondamentale per famiglie e individui e perciò non può essere lasciato al caso e all’istinto, ma va accortamente gestito. Queste storie
ci raccontano infine dello stretto legame ancora esistente alle soglie del XIX secolo fra matrimonio e sessualità.
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Note
1 Sulla storia dell’istituto matrimoniale esiste un’ampia bibliografia per la quale rimando a M. De Giorgio, Ch. Klapish-Zuber (a cura di), Storia del matrimonio, Roma-Bari, Laterza, 1996 e ai libri di D. Lombardi, Matrimoni di antico regime, Bologna, Il Mulino, 2001 e Storia del matrimonio dal Medioevo a oggi, Bologna, Il Mulino, 2008.
2 A questo tema ho dedicato il mio Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, sul quale in larga parte si basa il presente intervento. Sugli aspetti più strettamente giuridici cfr. Cazzetta G., Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna, Milano, Giuffrè, 1999.
3 Sull’importanza dei modelli giudiziari come chiave di lettura del racconto di sé all’interno dei documenti giudiziari cfr. N. Zemon Davis, Storie d’archivio. Racconti d’omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1992.
4 Cfr. D. Lombardi, Matrimoni…, cit.
5 Sul servizio domestico a Firenze in un’ epoca successiva a quella qui analizzata cfr. M. Casalini, Servitù, nobili e borghesi nella Firenze dell’Ottocento, Firenze, Olschki, 1997; G. Salinari, Anatomia di un gruppo senza storia: i domestici a Firenze (1800-1875) in “Polis”, XVIII, 1, 2004, 47-76.
6 Su questo passaggio cruciale cfr. D. Lombardi, Fidanzamenti e matrimoni dal concilio di Trento alle riforme settecentesche, in M. De Giorgio, Ch. Klapish-Zuber (a cura di), Storia del matrimonio, Roma-Bari, Laterza, 1996, 215-250.
7 Archivio di Stato di Firenze (A.S.F.), Supremo Tribunale di Giustizia (querele), n. 61, processo 58, c.n.n.
8 Sull’onore sessuale femminile cfr. S. Cavallo, S. Cerutti, Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento, «Quaderni storici», n. 44, 1980, 346-383; G. Fiume (a cura di), Onore e storia nelle società mediterranee, Palermo, La Luna, 1989; G. Alessi, Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo, «Quaderni storici», 75, 1990, 805-31. Sullo stretto legame tra matrimonio e sessualità cfr. M. Pelaja, Matrimonio e sessualità a Roma nell’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1994.
9 Cfr. E. Novi Chavarria, Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori italiani tra Cinque e Settecento. Tematiche e modelli, «Rivista storica italiana», n. C, 1988, 679-723. J. Delumeau, Il peccato e la paura. L’idea di colpa in occidente dal XII al XVIII secolo, Bologna, Il Mulino, 1987.
10A.S.F., Supremo Tribunale di Giustizia (querele), n. 52, processo 8, c.n.n.
11 Su questo aspetto cfr. il mio Raccontare lo stupro. Strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea, Roma, Viella, 69-86.
12 A.S.F., Supremo Tribunale di Giustizia (querele), n. 72, processo 272, c.n.n.
13 Occorre precisare che, di un’eventuale iniziativa femminile in questo campo, non è possibile trovare traccia nei documenti in quanto questo sarebbe del tutto inconciliabile con i requisiti dell’onestà che la fanciulla deve possedere per ottenere lo scopo matrimoniale.
14 A.S.F., Camera e Auditore Fiscale (negozi di polizia), n. 2908, ins. 1017.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Il costo di un semplice letto alla contadina nella Toscana del XVIII secolo poteva variare tra i due, tre scudi e i sei, sette scudi. Cfr. P. Malanima, Il lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e Settecento, Bologna, Il Mulino, 1990.
18 Qualche querelante riferisce di tentativi da parte del partner di porre in essere rudimentali metodi contraccettivi. Dall’altra parte però vi sono altri casi nei quali appare abbastanza chiara una ricerca della gravidanza per determinare una svolta nella relazione.
19 Cfr. Guerci L., La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell’Italia del Settecento, Torino, Tirrenia stampatori, 1988.
20 Sul dibattito sulla legislazione riguardante il reato di stupro cfr. G. Alessi, L’onore riparato. Il riformismo del Settecento e le «Ridicole leggi» contro lo stupro, in G. Fiume (a cura di), Onore e storia nelle società mediterranee, Palermo, La Luna, 1989, 129-142 e G. Arrivo, Seduzioni…, cit.
21 Nei processi fiorentini per stupro non violento solo due casi coinvolgono nobili accusati da donne di condizione sociale inferiore. In altri casi, comunque minoritari, la disparità di condizione porta già con sé l’esito del processo a favore delle ragioni dell’imputato.
22 A.S.F., Supremo Tribunale di Giustizia (querele), n. 80, processo 83, c.n.n.
23 Successivamente la competenza passa al tribunale secolare ma, tranne che per un breve periodo fra il 1790 ed il 1793, rimane comunque il carattere vincolante della promessa. Su questo passaggio cfr. D. Lombardi, Matrimoni…, cit., 412-444.
24 A.S.F., Supremo Tribunale di Giustizia (querele), n. 196, processo 232, c. 3v.
25 Sui contrasti fra giurisdizione ecclesiastica e secolare riguardo alle promesse disattese cfr., G. Arrivo, Seduzioni …, 159-166.