Tra il 1780 e il 1830 molti giornali inglesi enfatizzarono la diffusione di una forma privata e del tutto illegale di divorzio ovvero l’uso di portare la propria moglie al mercato per venderla al miglior offerente. La vendita della moglie (wife sale) aveva luogo nella piazza del mercato; la donna, dopo esser stata posta in bella mostra come un qualunque capo di bestiame, veniva venduta ad un altro uomo in cambio di denaro. Moltissimi casi furono registrati dalla stampa locale o furono riportati nelle corti inglesi nel corso del XVIII e del XIX secolo. La pratica del wife sale può leggersi – ed è stata letta - come una diretta conseguenza degli amplissimi diritti acquisiti dal marito con il matrimonio in antico regime, ma in tale pratica si possono distinguere fenomeni di vario genere.[1]
Come suggerisce Roderick Phillips, l’atto di portare e vendere la moglie al mercato va inteso soprattutto come una forma di “divorzio popolare” e che aveva lo scopo di annunciare pubblicamente la divisione dei coniugi, il loro collocarsi in una nuova casa, con un “nuovo” coniuge.[2] Si trattava propriamente di un rito, di una cerimonia che doveva attirare l’attenzione della comunità sulla rottura del legame matrimoniale; il mercato era il proscenio ideale per dare pubblicità all’evento e il linguaggio “mercantile” usato era lo stesso con cui in antico regime si definivano e si vivevano la maggior parte dei matrimoni. Non abbiamo notizia di cerimonie così intriganti e “suggestive” per dividere i destini di coniugi vissuti in altre zone d’Europa sebbene numerosi siano stati coloro che scelsero la separazione de facto ovvero che si separarono senza la necessaria autorizzazione delle istituzioni ecclesiastiche. È opinione condivisa che sia incalcolabile il numero di mariti e mogli, soprattutto appartenenti a ceti popolari, che optarono per una separazione informale, sancita con una fuga, un abbandono oppure con un accordo.[3]
Di fatto, rituali, cerimonie, procedure e pratiche ben definite caratterizzarono anche queste separazioni. Certo non è facile studiarle; abbiamo poche e frammentarie notizie, mentre resta tuttora dominante l’opinione secondo cui la separazione coniugale deve considerarsi un epifenomeno della modernità. In questo articolo, senza soffermarmi a discutere del giudizio storiografico sulla rilevanza del fenomeno separazione nel passato, vorrei addentrarmi nella dimensione di chi affrontava una divisione dal proprio odiato coniuge in una città di antico regime e analizzare da vicino in che modo potesse essere realizzato e ritualizzato questo passaggio di status. Per questa analisi mi servirò di quanto è emerso dagli studi pubblicati su questo tema e dalle mie ricerche sul modo di fare e disfare famiglia tra i ceti medio-bassi della Livorno settecentesca. Per la ricostruzione delle storie di “ordinaria” separazione dei coniugi, che qui presenterò, il punto di partenza e la fonte privilegiata sono stati le cause di separatio thori discusse nei tribunali livornesi nella seconda metà del ‘700; le informazioni emerse dai fascicoli processuali, completate e verificate con altre fonti (quali cause per alimenti e di restitutio dotis, inventari, fonti notarili, registri parrocchiali), sono state usate per ricostruire le identità e i percorsi coniugali prima e dopo la separazione. Il quadro emerso, seppure molto frammentario, può rappresentare un buon punto di osservazione sulle pratiche matrimoniali, su ciò che era consentito e ritenuto giusto dai coniugi e dalla comunità in cui erano inseriti.
Fughe con trasloco
Dopo aver sopportato “parecchi anni” di quotidiane e gravissime “battiture”, Maria Antonia Baggi decise di separarsi dal marito Domenico. Siamo nella Livorno di fine ‘700 e precisamente nell’estate del 1771; Maria Antonia fugge dalla propria casa portando con sé un figlio in tenera età, e “si rifugia presso una onesta e onorata vedova”.[4] In modo simile, nella Venezia del 1584, era uscita di casa Pasquetta Peregrini, moglie da quattro anni di Romano Cavatia. Pasquetta, che era fuggita insieme con la sorella Isabella, si era allontanata al calar della sera, per trovare il primo rifugio a Murano nella casa di una donna.[5] Come possono essere letti simili eventi? Certamente si trattava di atti illegittimi dal punto di vista della norma canonica e che furono fortemente contrastati durante l’età moderna, soprattutto dalle autorità ecclesiastiche. Non possono essere archiviati, tuttavia, come eventi rari e straordinari: la fuga rappresentava il modo più comune per separarsi. D’altra parte, poi, le separazioni di fatto non erano eventi così traumatici e inusuali nella vita “ordinaria” di mogli e mariti: la vita coniugale del passato, soprattutto quella dei ceti popolari, era soggetta al cambiamento più di quanto ora ci concediamo di pensare; debiti, malattie, esigenze lavorative e famigliari frammentavano, e a più riprese, le convivenze. Dunque, nella maggior parte dei casi, chi si separava in età moderna, a Livorno come altrove, prima di tutto metteva in atto una fuga. Diversi i modi di fuggire, diversissime le motivazioni che spingevano mogli o mariti fuori di casa, diversi i significati da attribuire a questi atti, e singolare il percorso di ciascuno; paura di subire violenze, desiderio di cambiar vita o di far pressioni sul proprio consorte, e mille altri interessi potevano guidare i coniugi. Alle volte, poi, l’allontanamento dal coniuge poteva esser stato caldeggiato dai parroci o dai funzionari secolari preposti al controllo di singoli e famiglie, che volevano “curare” la crisi, far freddare gli animi e/o ovviare allo scandalo pubblico generato dalle liti.Potendo osservare da vicino le qualità di questi allontanamenti, e in particolare le fughe delle mogli, si osserva che, se numerose erano le fughe decise su due piedi per sfuggire ad un eccesso di violenza dei mariti, molte altre erano eventi meditati e preparati. Le mogli che si separavano avevano il tempo di preparare il proprio “bagaglio” e sapevano già dove avrebbero trovato rifugio.
La livornese Maria Antonia Baggi decise di portare con sé – a suo dire – solo il minimo indispensabile: i gioielli che aveva indosso, alcuni capi di vestiario (3 abiti, 3 giubbe e 2 gonnelle, 2 camicie, 2 paia di scarpe, 2 pezzole per il capo e 3 per il naso) e un lenzuolo “rattoppato”.[6] Il marito Domenico, un “comodo” salumaio, nell’ambito della causa per alimenti,[7] l’avrebbe accusata di una più ampia sottrazione. Leggendo l’elenco redatto dal marito si ha l’impressione che la donna possa aver portato via tutti i gioielli e buona parte del guardaroba estivo. Non sappiamo se l’accusa del Baggi fosse vera, ma da molti altri casi risultano i veri e propri traslochi effettuati dalle mogli.
Il trasferimento di oggetti non era, come sappiamo, una pratica esclusivamente “livornese”. Nella Venezia del ‘500 la citata Pasquetta Peregrini impacchettò 4 giubbe e un abito; un'altra moglie veneziana, Clara Gritti, all’atto di lasciare la casa maritale dovette farsi aiutare dal fratello per trasportare diverse masserizie in casa della madre.[8] Allo stesso modo anche le mogli inglesi, studiate da Lawrence Stone o più recentemente da Joanne Bailey,[9] usavano allontanarsi dalle case coniugali con fagotti più o meno voluminosi.
Non è difficile immaginare quali fossero i motivi del trasloco; il primo e principale obiettivo era quello di rendere sopportabile, comoda o meno dispendiosa la vita da separate. Tuttavia il trasferimento di oggetti era un atto denso di significati e non era funzionale solo ai bisogni di chi si separava.
Al momento della separazione coniugale, importanti erano gli interessi economici in gioco; tra questi spiccava l’imperativo da parte femminile di rientrare in possesso della dote, e di impedirne la dilapidazione da parte di mariti, spesso sommersi di debiti. E’ interessante sottolineare che la restituzione della dote o di parte di essa veniva ricercata da subito, quando erano del tutto incerte le condizioni e la durata della separazione. Solo una separazione definitiva sanzionata dal decreto ecclesiastico avrebbe determinato, secondo le norme e secondo quanto abitualmente previsto negli accordi pre-matrimoniali, il diritto alla restituzione del capitale dotale. Certo non va dimenticato che la decisione di recuperare la dote era condivisa e “sollecitata” da quei famigliari che accoglievano le donne nella propria casa e che gradivano il ritorno della dote.
Importante e strettamente intrecciato alle considerazioni di ordine pratico ed economico era il peso simbolico di questi traslochi. Come con la scritta di sponsali e la consegna della dote si era sancita l’alleanza affettiva ed economica del matrimonio,[10] con il trasloco della dote o di parte di essa si materializzava la rottura del patto matrimoniale e la si rendeva pubblica e visibile alla comunità. Esisteva quindi una precisa corrispondenza tra l’inizio del matrimonio e la sua interruzione o fine: come nel caso di vedovanza,[11] così al momento della separazione, il lungo e difficile viaggio matrimoniale veniva percorso a ritroso.
Se si rilegge l’inventario dei beni sottratti dalla nostra Maria Antonia Baggi è evidente che la parte più sostanziosa e rilevante della sottrazione fosse rappresentata dai gioielli. Non è per caso o solo per ragioni di ingombro che le mogli sono solite portar via gli ori e gli argenti che erano ancora in possesso della coppia. Si trattava di beni preziosi che da soli, soprattutto nel caso di artigiani e piccoli commercianti, potevano rappresentare più di un terzo dell’intero credito dotale, ma non è tutto. Spesso si trattava dei gioielli indossati il giorno del matrimonio: il vezzo di perle, gli anelli (due o tre minimo) e gli orecchini “a gocciola”, ovvero oggetti dall’altissimo valore simbolico. Gli anelli e le collane, come anche gli altri oggetti preziosi rappresentavano il segno tangibile del nodo “indissolubile” che univa i coniugi.[12] Il valore economico di questi oggetti era tutt’uno con il significato e le funzioni di cui erano rivestiti e, se non erano stati ancora impegnati o venduti, non potevano “restare” nella casa e nel possesso del marito.[13]
Nel marzo 1786, Dionisia Gronchi, moglie di Alessandro Folena, un “comodo” materassaio, dopo circa 3 anni di matrimonio e numerose liti, fuggì di casa.[14] Il marito, nell’opporsi alcune settimane più tardi alla richiesta di alimenti, di restituzione di dote e di separazione della moglie, affermava che Dionisia era fuggita “dopo aver fatto bottino e spogliata la casa di tutto il meglio delle gioie, ori, argenti”. Dalle note di oggetti prodotte in giudizio sia dal marito sia dalla moglie si rileva che la donna aveva sottratto molti gioielli, alcuni vestiti e poca biancheria – una quantità minima di quella da lei posseduta. La donna giustificandosi in tribunale affermava di aver preso con sé solo quello che poteva “esser di suo bisogno”; risulta chiaro dal gran numero di gioielli sottratti che anche Dionisia intendesse togliere al marito buona parte del capitale dotale e oggetti che avevano per lei un valore personale e identitario. Tra le gioie sottratte facevano bella mostra anelli “con diamanti e con granati” e un “vezzo di corallo grosso”, oggetti verosimilmente indossati dalla giovane il giorno delle nozze. È interessante segnalare che Dionisia considerava tutti i beni sottratti “robe di sua piena proprietà”, anche se distingueva le gioie dotali, dalle “sue gioie” ovvero da quelle che le erano state regalate. Nell’analizzare queste appropriazioni operate dalle mogli in fuga occorre dare il giusto peso anche al rapporto tra donne e proprietà; molto spesso, superando i vincoli imposti dalle leggi e dalle consuetudini, le mogli, non solo si comportano come “proprietarie” degli oggetti guadagnati con il lavoro, ma esercitano pieni diritti di proprietà e di gestione anche sulla dote.
Una conferma del valore attribuito ai gioielli e del ruolo che il possesso e la sottrazione di questi potevano avere al momento della separazione coniugale è chiarito in modo esemplare da un’altra testimonianza giudiziaria. Si tratta di un caso discusso nel tribunale ecclesiastico livornese nel 1784.[15] Dopo soli tre mesi di matrimonio, Pasquale Michelucci si era visto costretto a lasciare la moglie, Santa Dinucci. Tutti coloro che alloggiavano nella locanda gestita da Santa e da sua madre – dove i due abitavano - furono testimoni della fuga e ne raccontarono i particolari in tribunale. È il giorno della festa del Rosario e dopo “aver conteso tutto il giorno” i due coniugi vengono alle mani. La lite violenta richiama l’intervento degli avventori della locanda: “[…] e tutti noi di casa si metermo ad andare a difendere che la voleva masare” scriveva Giuseppe Bertelli, teste della Dinucci. E poi aggiungeva: “… la notte segente [il marito] se ne andato di casa e che à lassiata nuda di tutto al mi a spolliata del tutto l’oro della gola e anco i pendenti delle orecchie.” Questo resoconto era confermato anche da un altro teste.
Secondo la versione di Santa e dei “suoi” testimoni, il Michelucci se ne sarebbe andato dopo aver spogliato la moglie dell’oro che aveva al collo e alle orecchie. Secondo il marito, invece, era stata la moglie a “strapparsi dal collo e dalle orecchie l’oro che aveva” e a “restituirglielo in malo modo”. Non è importante stabilire quale delle due sia la versione più veritiera; entrambe sono verosimili e in entrambi i gesti si legge la volontà di significare a sé, al coniuge e agli altri la rottura del patto matrimoniale.
Considerando che il Michelucci usava il verbo “restituire” possiamo dedurre che gli ori fossero stati da lui regalati alla donna, prima o durante il matrimonio. E’ noto che l’atto del marito di “vestire” la sposa aveva il significato rituale di “appropriarsi” della moglie e che i regali avevano lo scopo di anticipare, propiziare e rendere visibile l’unione. Dunque, di converso, lo strappare gli ori alla moglie equivaleva a “svestire” la sposa: tale atto anticipava, realizzava e poteva significare ritualmente la fine dell’unione. D’altra parte, l’eventuale gesto della moglie di strapparsi gli ori e gettarli addosso al marito, aveva un simile significato. Il monile rappresentava un segno di appartenenza e di quel “nodo indissolubile” che li legava; il non portarlo valeva a “liberarsi” del marito e dell’unione stessa.
Tra gli oggetti condotti nella nuova sistemazione o pretesi dalle mogli che si erano separate difficilmente mancava il letto. Il letto era un altro oggetto fondamentale tanto dal punto di vista pratico-economico, quanto dal punto di vista simbolico. Il “letto con i suoi finimenti” era un oggetto indispensabile e aveva inoltre un notevole valore economico; di regola il letto faceva parte del corredo consegnato in conto di dote ai mariti al momento delle nozze e poteva coprire oltre il 50% della dote. Per comprendere la centralità/valore del letto per il contesto sociale di cui stiamo parlando, basti ricordare che in alcune città moderne il possesso di un letto finito fu reputato corrispondere alla dote minima richiesta per contrarre matrimonio. D’altra parte il letto, di qualunque qualità o valore fosse, rappresentava comunque una indiscussa icona coniugale. Al momento di concludere il matrimonio, a lungo famiglie e sposi potevano aver discusso e contrattato sulle qualità del letto; al momento della separazione quello stesso letto o entrava di prepotenza nel “fagotto” delle mogli oppure diventava oggetto di infinite liti. Teresa Vida, moglie di Antonio Schiano, era fuggita di casa la mattina del 21 dicembre 1803, e utilizzando “il pretesto di andare ad ascoltare la messa” si era trasferita in casa dei genitori.[16] La donna era riuscita a portarsi dietro un letto finito (o “compito”), una grande quantità di biancheria da letto (lenzuola, coperte, federe), e poi un baule con dentro buona parte del suo guardaroba. Solo le più fortunate riuscirono come Teresa a sottrarre il letto al momento della fuga; diversamente le mogli, alla prima occasione, cercavano di farselo consegnare. La consegna di un letto angustiò a lungo anche la nostra Maria Antonia Baggi; nell’ambito della causa di alimenti, la donna presentò svariati ricorsi al giudice secolare chiedendo che il marito le consegnasse “uno dei letti che tiene detto suo marito con uno dei due cortinaggi, materassi, lenzuolo, coperta e federe dei guanciali per detto letto.”[17]
Anche i coniugi Giuseppe Spinelli e Margherita Jacoponi litigarono a lungo per il letto. Nel novembre 1774, dopo una fuga solo successivamente legalizzata con decreto dell’Arcivescovo di Pisa, Margherita si presentò al tribunale secolare per avere gli alimenti e alcune robe di suo uso, tra cui il letto. Giuseppe si oppose alle richiesta e in particolare alla riconsegna del letto, replicando “di non avere altrimenti da dormire” e che senza quel letto sarebbe stato costretto ad “andarsene alla locanda.”[18] Appare chiaro che Margherita intendeva tanto recuperare un pezzo importante della dote, quanto mettere in difficoltà il marito. La corte avallò le ragioni di Giuseppe e decise che avrebbe dovuto restituire alla moglie solo cassa e corredo. Se era fondamentale per le mogli rientrare in possesso di quanto più si poteva della dote, non minoritaria poteva essere l’intenzione di infastidire il proprio avversario. Tale proposito avrà certamente occupato la mente di varie mogli; dividersi o sottrarsi gli oggetti comuni era un modo efficace per colpire concretamente il marito privandolo di cose necessarie o preziose.
Un balletto vorticoso di letti, casse, gioielli, vestiario era fondamentale e caratterizzava prepotentemente l’inizio della “nuova vita” e il passaggio delle mogli da una casa all’altra. L’appropriazione e il trasferimento di oggetti e masserizie aveva un evidente valore pratico-economico, ma, come si è cercato di mostrare, fondamentale era anche il valore simbolico ed emotivo per le mogli e per i mariti, per le famiglie e per l’intera comunità. Con i traslochi si operava una sommaria spartizione dei beni e le mogli recuperavano la dote; con gli stessi atti molti intesero sciogliere legami e debiti invisibili, enfatizzare la rottura, informare la comunità. Le fughe con trasloco nascondevano, poi, interessi, obiettivi, rimostranze private e particolari; ciascuno faceva riferimento a quel singolarissimo accordo emotivo ed economico che i due coniugi avevano costruito durante gli anni di vita insieme, allo scambio di cose e di funzioni reputato giusto da entrambi.
Accordi privati tra coniugi
Se la maggioranza fuggì dal proprio odiato coniuge e traslocò dalla casa coniugale in luogo o prima di ricorrere al tribunale competente, alcuni coniugi separarono letto e tavola con un accordo. Gli accordi privati di separazione sono per definizione molto difficili da documentare e non possiamo conoscere l’effettiva diffusione di queste pratiche per l’età moderna; è presumibile, però, che non fossero pochi quelli che optarono per questa soluzione. C’è da considerare innanzitutto che gli accordi privati conclusi amichevolmente tra gli sposi oppure davanti al notaio restarono pratica comune per tutto il Medioevo; tracce consistenti di questi atti sono state rilevate nella documentazione notarile medievale.[19] Non è da escludersi che questo tipo di separazione abbia continuato ad essere praticata dagli sposi “moderni”. D’altra parte, per quanto non fosse facile accordarsi con il proprio odiato coniuge, l’accordo produceva vantaggi notevoli e non difficili da immaginare. In Inghilterra – l’unico caso su cui abbiamo un ampio repertorio di fonti e di studi – la separazione privata era praticata e, a partire dalla fine del ‘600 e nel corso del ‘700, diventò molto popolare.[20]
Nel corso del ‘700 il tema della “separazione consensuale dei coniugi” diventò un tema ricorrente del dibattito culturale e legislativo italiano ed europeo; il diffondersi della secolarizzazione e dell’idea che il matrimonio fosse prima di tutto un contratto potrebbero in qualche modo aver favorito l’adozione della via consensuale, fuori e dentro i tribunali.[21] Non sappiamo quanto possa essere considerato o meno un segno del cambiamento morale/istituzionale settecentesco, ma certamente nella Livorno del pieno ‘700 l’accordo di separazione è una possibilità tutt’altro che remota. Frammenti e tracce dei tentati o riusciti accordi tra i coniugi emergono diffusamente nella documentazione giudiziaria. Importanti sono, per esempio, le testimonianze delle mogli che, nel chiedere la separazione, denunciano e rivelano il fallimento di trattative informali per vivere separate.
“Fino degli scorsi giorni richiese al medesimo [il marito] la separazione e divorzio e non avendo il medesimo voluto aderire perciò si è costituita in giudizio con l'atto presente.”[22] Così si presentava davanti al giudice ecclesiastico Caterina Pintucci, nel 1778. Nelle sue parole si legge il tentativo di risolvere l’affare separazione in modo privato e senza metter di mezzo i tribunali. Nel 1779 i coniugi Ferdinando e Silvia Andreotti tentarono con successo la strada dell’accordo.[23] A fronte dei litigi e sopratutto delle pessime condizioni economiche di Ferdinando, i due coniugi – con l’importante intermediazione dei fratelli di Silvia - stabilirono di separarsi temporaneamente. Secondo l’accordo la moglie, con una parte dei beni, si sarebbe trasferita dai fratelli, insieme con i due figli Uberto Magno e Pietro Giuseppe. L’accordo prevedeva, inoltre, che i due sarebbero tornati a riunirsi una volta che il marito avesse risolto i suoi guai finanziari. Ferdinando Andreotti era un legale ed è facile immaginare che i due potessero avere messo nero su bianco i termini essenziali dell’intesa.
Non sappiamo molto circa le modalità, i tempi, le procedure e i contenuti stessi degli accordi di separazione. L’accordo poteva arrivare prima della fuga, ma poteva essere anche frutto di percorsi articolati e, per esempio, sopraggiungere dopo la fuga e dopo anni di tribunali e di litigi. Lo stesso ricorso in tribunale poteva funzionare come uno strumento di pressione: di fronte alla lite giudiziaria e alle sue spese e di fronte ai colpi che poteva subire in giudizio la propria fama, anche i più restii potevano convincersi dell’opportunità di trovare un accordo con il proprio coniuge. Di frequente, poi, - come si è visto nel caso di Silvia e Ferdinando Andreotti - gli accordi erano il frutto di mediazioni e dell’intervento di terzi, famigliari o non. Non è da escludersi, infine, che alcuni mettessero per iscritto la loro volontà e i termini della separazione, d’altra parte, nei ceti medi e bassi era possibile separarsi anche tramite un accordo verbale.
Con un accordo verbale si separarono i coniugi Cerrai nel 1766 dopo tre anni di matrimonio.[24] Esemplare ed estremamente suggestivo è il racconto che dell’accordo fa a dieci anni di distanza la moglie Maria Domenica.
“Il detto Cerrai mi disse: se esci subito di casa ti darò 3 ruspi [zecchini] al mese fino all'estinzione dei 40 ruspi di dote, e i tre anelli d'oro e £ 6 per la fattura di una veste.”[25]
L’accordo, semplice e asciutto, viene immediatamente messo in atto e Maria Domenica con i tre anelli e le 6£ per la veste esce di casa il primo marzo del 1766. Il marito le avrebbe concesso, oltre ai tre zecchini al mese - in ragione della sua dote - anche nove lire mensili di alimenti. Trovato l’accordo sulla dote, sugli ori, sugli alimenti i due coniugi si separarono; niente fa pensare che si trattasse di una soluzione temporanea.
Un’intesa sulla dote e sugli alimenti: così poteva configurarsi un essenziale accordo di separazione. Fondamentale anche in questi casi era la restituzione del capitale dotale; e per far sì che non ci fossero problemi, in concomitanza con la stipula di accordi privati alle volte si usava far redigere una confessio dotis. Questo contratto, rogato dal notaio, rappresentava una sorta di garanzia per le mogli separate che vedevano certificato il proprio credito e quindi l’esatta somma che avrebbero dovuto ricevere.[26] È interessante sottolineare come un atto nato per certificare l’avvenuta consegna della dote da parte della sposa o della sua famiglia, e quindi in qualche modo per perfezionare il patto matrimoniale, potesse essere usato per sancire la rottura di quello stesso patto.
Altrettanto fondamentale era l’accordo sugli alimenti.[27] Non è difficile immaginare quale importanza avesse per le mogli che si separavano e soprattutto per quelle che intendevano viver separate per lungo tempo. Sebbene le mogli potessero contare sull’appoggio delle norme e delle istituzioni, che tutelavano il diritto agli alimenti delle mogli separate, ottenere una “pensione alimentaria” non era sempre un risultato scontato. È molto probabile che la somma venisse fissata a seguito di numerose negoziazioni che coinvolgevano gli sposi e i famigliari degli sposi, in particolare di coloro che accoglievano nella propria casa i separati. Fondamentale era stabilire una somma congrua che tenesse conto tanto delle possibilità economiche dei due coniugi (rendite, reddito da lavoro) tanto dei carichi di spesa di ciascuno. Proprio per questo motivo, la parte dell’accordo che riguardava gli alimenti era passibile di revisioni al mutare delle condizioni economiche dei singoli e delle famiglie. Non avremmo avuto alcuna notizia del patto di separazione concluso tra i nominati coniugi Cerrai, se dopo un decennio le nove lire di alimenti fossero ancora “bastate” a Maria Domenica per pagare pigione e vestiario e non avesse dovuto adire al tribunale secolare per ottenere da Domenico, diventato – a suo dire – un “affermato e ricco stalliere”,[28] un aumento degli alimenti e la confessio dotis. Migliorato il reddito del marito, gli alimenti dovevano subire un miglioramento; non riuscendo a trovare un nuovo accordo, Maria Domenica si era rivolta al giudice. La situazione di Maria Domenica Cerrai è da considerarsi come una condizione “privilegiata”; per dieci anni il marito aveva regolarmente pagato gli alimenti. Per quanto si è visto, oltre ad una diffusa resistenza da parte dei mariti all’obbligo degli alimenti, era assai difficile per questi soggetti sociali, dal reddito insicuro, poter mantenere gli impegni presi con le proprie mogli. Comuni erano le omissioni e i ritardi nel pagamento degli alimenti; frequenti – anche se non tutti formalizzati – i ricorsi delle donne separate per ottenere il rispetto propri diritti.
La storia degli accordi di separazione è una storia “in ombra”; difficile documentarli in modo preciso, ma impossibile non tenerne conto quando si tratti di raccontare la storia della separazione di antico regime. L’estrema semplicità dell’accordo di separazione concluso nel 1766 tra i coniugi Domenico e Maria Domenica Cerrai è sufficiente a far riflettere sull’uso e la possibile diffusione di questi atti. Dopo aver negoziato su dote e alimenti la separazione era cosa fatta; non è impossibile che i Cerrai, risolta la questione degli alimenti, abbiano diviso per sempre le proprie strade. Gli accordi, poi, non erano nascosti e privi di pubblicità; i termini del contratto di separazione erano adeguatamente conosciuti da conoscenti e parenti. Per quanto fossero concordati, anche in questi casi, i traslochi e le partenze pubblicizzavano e materializzavano l’evento.
I figli nella separazione
Fughe, traslochi, accordi e poi lunghe cause giudiziarie per vedersi riconoscere la separazione e gli alimenti, oppure per riavere il letto, i vestiti e tutti quegli oggetti a cui si teneva: questi aspetti dominavano il modo di separarsi e organizzare la vita da separati e non solo nella Livorno del ‘700. D’altra parte, se si è potuto osservare – alle volte con larghezza di particolari - l’inconsulto trasferimento degli oggetti coniugali e le liti per il possesso di vesti, gioie o letti, poco o nulla si può dire riguardo ai figli delle coppie, in crisi o separate. Il ruolo e il destino dei figli, prima, durante e dopo la separazione è rimasto quasi del tutto oscuro a Livorno come negli altri casi studiati;[29] mariti e mogli sembrano non contenderseli affatto e le notizie che emergono sono rarissime e lacunose. Nelle fonti giudiziarie – tanto di separazione che di alimenti - i giovani o giovanissimi figli a mala pena sono nominati, non si conosce quasi mai la loro età e poco si arguisce del rapporto genitori-figli. L’argomento è di un interesse estremo; sarebbe importante capire per esempio quanto i figli potessero rappresentare un deterrente alla separazione e/o stabilire quali decisioni venissero prese sul loro destino e sul loro mantenimento.
Sarebbe semplicistico e riduttivo addebitare questa assenza di informazioni sui figli all’indifferenza e alla “freddezza” dei genitori del passato; anche in età moderna - come non poche ricerche hanno dimostrato - i rapporti tra genitori e figli erano in genere “caldi” e carichi di sentimento.
Nel caso della separazione, la mancanza di notizie sui figli è da attribuirsi piuttosto alla natura e alle caratteristiche proprie delle fonti consultate; fino a tutto il ‘700 nell’ambito dei giudizi di separatio thori, tanto ecclesiastici che civili, così come nella causa di alimenti, il problema dei figli e del loro affidamento non erano argomento di discussione e quindi non essendo trattati, le informazioni emerse sono rare e del tutto casuali. Se in tribunale il “problema” dei figli non aveva ancora spazio, nella realtà, ovvero nella prospettiva dei coniugati, poteva rappresentare una questione di primo piano,[30] da valutare tanto nel decidere la separazione, quanto nell’organizzarla. È per tali motivi, che pur disponendo di notizie frammentarie, ritengo importante soffermarmi su questo aspetto.Nel separare letto e tavola si dividevano anche genitori e figli. Di prassi, in caso di separazione i figli, soprattutto se in tenera età (i bambini fino a tre anni, le bambine fino a sette), seguivano la madre; per i figli più grandi, la “regola” li voleva affidati alle cure e al mantenimento paterno;[31] è però molto probabile che il destino mutasse da caso a caso. È facile pensare che l’affidamento della figliolanza – non trovando posto nei giudizi di separazione - fosse deciso in modo informale e secondo le disponibilità di ciascuno;[32] sulla decisione contavano e non poco le qualità e le possibilità economiche dei coniugi. È difficile ipotizzare che le madri lasciassero i propri figli in balìa di padri dissoluti e cronicamente ubriachi; d’altra parte non tutte erano in grado di trascinarseli dietro nella separazione. Dai pochi frammenti, emergono comportamenti contrastanti e che non sono riconducibili ad un modello generale. Alcune mogli fuggivano con i figli, altre li lasciavano a casa; un caso limite è quello di Elisabetta Del Corona, una moglie livornese accusata dal marito di averlo abbandonato con cinque figli in tenera età.[33] Mentre non sappiamo se esistesse un modello comune su questo, emerge con chiarezza che il pensiero dei figli e del loro destino poteva incidere e anche pesantemente sulla separazione. La valutazione circa il benessere dei figli, per esempio, rappresentò un deterrente alla separazione e/o un mezzo per riconciliarsi. Le mogli decisero di “sopportare” gli abusi dei mariti per il bene dei figli: alcune rimandarono per anni la separazione aspettando di veder sposate le proprie figlie, altre si riconciliarono con i propri mariti con il dichiarato scopo di non sottoporre i figli alle difficoltà che la separazione comportava.Il caso più bello e più documentato, tra quelli da me individuati, è quello che vide coinvolti due coniugi livornesi tra il 1801 e il 1803. Si tratta di Giulia Paretti e di Pietro Paolo Mansi, protagonisti di una causa ecclesiastica di separatio thori nell’autunno del 1803.[34] Separati e in lite da oltre due anni, a causa della decisione del Mansi di aprire un negozio di gioielleria a Tunisi e poi del tentativo dello stesso di abbandonare la religione cattolica e di sposare un’altra donna, i due coniugi tra il 1802 e il 1803 tentarono una riconciliazione. A questo scopo iniziarono una fitta corrispondenza epistolare di cui una parte – 12 lettere - fu prodotta come prova negli atti della causa.Al centro delle trattative, vero nume tutelare di una così difficile riunione coniugale, c’era proprio il figlio Ferdinando, nato dopo la partenza del padre. In una lettera del 22 marzo 1802, parlando della loro riconciliazione Giulia scriveva: “Il bibbo cuando li dico devi venire a vedere babbo si mette a sartare e dire di sì.” E poi nel chiudere la lettera, affermando la sua volontà di recarsi al più presto a Tunisi diceva: “[…] vengo volentieri, ma non mai segua tra noi rimproveri e sia di consolazione il nostro amato figlio per vivere in pace quando lo vedrete vi farà stupire per la sua bontà e bellezza.” Queste lettere sono documenti eccezionali e che “provano” in primo luogo il tenero sentimento materno e paterno; ciò che voglio sottolineare qui è come il bimbo sia posto al centro della riconciliazione e rappresentato come il mezzo per “vivere in pace”.
Il ruolo dei figli e la preoccupazione per il loro benessere poteva essere determinante. Per coloro che avevano optato per la separazione, diventava fondamentale decidere la questione del mantenimento. È molto probabile che tale questione, come ho detto, venisse decisa senza formalità; le poche informazioni sono emerse tutte da documenti non ufficiali, quali lettere, appunti, note dei funzionari secolari. Come per gli alimenti alle donne, anche il mantenimento dei figli a Livorno poteva rientrare nelle competenze del foro secolare e esser gestito dalla cancelleria del tribunale. In una lettera conservata in un fascicolo processuale ecclesiastico viene documentato come fosse possibile risolvere il problema dei figli dei separati. Il caso coniugale è quello di Fortunata e Giuseppe Giancori in lite da anni; per accelerare la separazione il funzionario secolare s’indusse a scrivere al giudice ecclesiastico, nel gennaio 1801, una lettera dove concludeva:
Sarà necessaria la loro separazione […]. Vi sono due figli i quali resteranno alla madre, a carico però del padre, determinandolo al mantenimento dei medesimi, per il ché presterà questa cancelleria tutta l’assistenza.[35]
Le frasi del cancelliere sono utili a farci comprendere che, sebbene non ve ne sia traccia nelle fonti giudiziarie, la sistemazione dei figli era questione da decidere, era questione che interessava e riguardava da vicino le coppie e anche le stesse istituzioni. Giuseppe Giancori sarebbe stato “determinato” al mantenimento dei figli, ovvero obbligato a questo; non è inverosimile che con le stesse forme, con la stessa preoccupazione e anche con lo stesso senso pratico fossero decise le sorti di altri figli.
La quasi totale mancanza di notizie o la sicurezza che trapela da alcune espressioni usate dai funzionari secolari non deve far pensare che queste decisioni fossero incontrastate; le liti e i conflitti potevano interessare tanto l’affidamento che il mantenimento della prole. Abbiamo detto che non abbiamo notizie di coniugi che litigano per la custodia dei figli; abbiamo però due testimonianze di mariti separati che palesano il desiderio di frequentare i figli, vederli, avere notizie di loro. Si tratta di testimonianze importanti perché sono raccolte in interrogatori, ovvero dalla diretta voce dei padri.
La già citata Dionisia Gronchi durante la causa di separazione fece sottoporre il marito a più di trenta posizioni per provare le violenze gratuite che aveva dovuto subire durante il matrimonio. Il marito di Dionisia, Alessandro Folena, accusato dalla moglie, anche della colpa di “non aver cercato, né veduto, né mandato a cercare” la figlia di due anni per oltre quindici giorni dopo la separazione, replicò che non era vero e aggiunse:
Esso rispondente dice aver mandato il Cantinelli suo parrucchiere più volte a passeggiare in torno alla casa del Gronchi per vedere se poteva sapere qualche cosa della bambina e se la vedeva, e dice ancora esserci esso rispondente esserci andato in persona e non averla mai veduta e sempre coll’idea che se la vedeva di portarsela via.
La posizione della donna e la risposta del marito non avrebbero bisogno di spiegazioni; è chiaro come entrambi condividano l’idea che un buon padre “veda” o “si informi” di sua figlia. Il commento finale del Folena mostra anche quale potessero essere le intenzioni e i desideri di un padre separato.
Ancora più significativa è la testimonianza di un altro padre livornese. La sua voce fu raccolta dal cancelliere criminale nel 1798: l’uomo, Silvestro Ferrari, facchino di mestiere, doveva rispondere dell’accusa di aver cercato di uccidere la moglie Rosa Ragni.[36] I coniugi Silvestri nel 1798 vivevano separati da tempo; la loro separazione “privata” era frutto della decisione di Silvestro di abbandonare casa e famiglia. Fondamentale in questo caso era stato il consiglio del cancelliere civile che, di fronte alle liti continue dei due, aveva suggerito al marito di separarsi. “Ai figli penserà tua moglie” – avrebbe detto lo stesso cancelliere; la coppia aveva due figli maschi, uno di cinque e uno di otto anni. Dopo un anno di separazione, durante il quale i due avevano continuato a litigare, il Ferrari aveva accoltellato la moglie sotto gli occhi di decine di testimoni. Interrogato sul perché si fosse recato a casa della moglie, il Silvestri aveva raccontato che il tutto era originato da una lite avuta con la donna la sera prima dell’aggressione.
L'altra sera, cioè mercordì sera di questa settimana circa le ore 24 avendo veduto in una bottega da S. Antonio detta mia moglie dissi al mio figlio Andrea dell'età di circa otto anni che veddi in strada se voleva venire a cena meco, ed esso mi rispose = ora ciò a sentir mamma, se vuole = io andai seco dalla mia moglie ch'era in detta botega e gli dissi = badate porto a cena con me Andrea, e poi lo riaccompagnerò a casa = Lei mi risposte che non voleva onde si figuri l'amore di un Padre quanto s'irrita nell'avere i figli e non poterli neppure godere, perchè tante volte essa ancora li rimpiattava, acciò non li vedessi, e perciò mi riscaldai e gli dissi veramente qualche improperio, ma lei mi trattò pure pegio di un galeotto, e non ci seguì altro, avendoli lasciato lì con lei questo ragazzo.[37]
Questo racconto per il solo fatto di esser presentato in un contesto giudiziario può essere considerato verosimile e quindi indicativo di una serie di valori condivisi dai singoli, dalle istituzioni, dalla comunità. Anche la testimonianza di Silvestro non ha bisogno di essere spiegata e mostra, in modo più efficace di qualunque argomentazione, come anche per i separati di antico regime il desiderio di frequentare i figli potesse essere un’aspettativa giusta e giustificabile. La cena insieme al figlio e l’amore paterno che si muta in irritazione e rabbia se “ingiustamente” contrastato sono frammenti attraverso i quali si può leggere tanto il sentimento che legava normalmente genitori e figli, quanto le difficoltà più comuni dei genitori separati.
La rottura prodotta con la separazione tra moglie e marito portava con sé il problema di mantenere i figli, ma anche quello – usando le parole di Silvestro - di “goderli” ovvero di continuare vivere, malgrado tutto, il rapporto con loro.
Conclusioni
Solo poche ore dopo l’arresto del marito Silvestro, Rosa Ragni, moriva in ospedale a soli 35 anni, ferita mortalmente al fianco sinistro; la sua morte metteva fine ad un matrimonio difficile che nemmeno la separazione era stata in grado di “curare”. Non conosciamo il destino di Maria Antonia Baggi e di molti dei coniugi che abbiamo fin qui nominato; alcuni vissero per sempre lontani, altri si riconciliarono dopo breve tempo, altri ancora vissero un’altalena di fughe e ritorni, di traslochi, accordi e liti fuori e dentro i tribunali.
Quanto emerge dalle pratiche e dai rituali di separazione in auge nella Livorno del ‘700, e che in parte sono stati rilevati anche in altre realtà cittadine seicentesche e settecentesche, fa pensare che le crisi matrimoniali dei ceti medi e bassi fossero aperte a qualunque esito. Diffusa e molto praticata era la separazione di fatto, una separazione spesso organizzata nei più piccoli particolari, ovvero pensata per essere duratura a prescindere dall’autorizzazione istituzionale. Molte mogli che fuggono con l’uscita di casa intendono sancire una divisione radicale e a lungo termine; questo spiega l’insistenza sugli oggetti e in particolare su quelli che componevano la dote. Simile intenzione guidava anche quei coniugi che riuscivano a concludere un accordo.
Certamente la vita da separati non era facile e “quieta”; in una società urbana di età moderna i problemi di mantenimento e più in generale le difficoltà economiche ed abitative affliggevano pesantemente chi viveva solo del proprio reddito, e ancor di più se si trattava di donne separate e con figli a carico. La via della separazione, tuttavia, non appare impossibile; in ogni caso non sembrano essere di vero e grande ostacolo le istituzioni preposte al controllo dell’indissolubilità. Malgrado la rigidità delle norme e l’importante azione di controllo dell’indissolubilità matrimoniale messa in campo dai tribunali ecclesiastici e secolari, e che ho verificato anche per la Livorno del ‘700, l’obbligo di convalidare il proprio stato di separazione davanti al giudice non è che una pura chimera: fughe e accordi sono considerati in realtà sufficienti allo scopo e la via giudiziaria resta spesso l’ultima scelta per chi intende separarsi. Il ricorso in giudizio, infatti, arrivava dopo mesi o addirittura anni dalla fuga/abbandono e quelli che si erano “abusivamente” separati quasi mai erano perseguiti e riportati all’ordine; il ricorso al tribunale, inoltre, spesso appare motivato da ragioni che andavano al di là dalla semplice necessità di aderire alle leggi canoniche.
D’altra parte la comunità di appartenenza a Livorno e negli altri contesti urbani studiati in genere accoglieva come giuste queste “irregolari” pratiche di separazione; la separazione non creava difficoltà; piuttosto erano le violenze maritali e i chiassi – e soprattutto per i casi settecenteschi – a creare scompiglio, disordine e riprovazione. Le famiglie accoglievano in casa le separate, donne che – come quando erano sposate – continuavano a vivere pienamente inserite nella comunità, nel mondo del lavoro, nelle relazioni sociali.
L’altro aspetto che è importante sottolineare è la centralità che nel passaggio di status da coniugati a separati avevano le cose e il linguaggio delle cose. Come quando si trattava di stabilire i matrimoni, anche al momento di “chiuderli” o di interromperli e anche tra chi aveva poco o nulla da spartire era fondamentale trasferire le proprie cose: si portava via “il meglio di casa”, gli oggetti della dote e, più e prima degli altri, quegli oggetti che avevano materializzato il patto e l’unione. Al momento della separazione, oltre alle ragioni economiche, forte era il richiamo alla ritualità prematrimoniale e sponsale; la fuga-trasloco o viaggio di ritorno della sposa, sanciva e rappresentava, pubblicizzandoli, la rottura e il passaggio di status.
I figli delle coppie non entravano in questa “rappresentazione”, ma anche i loro destini erano in gioco. Il benessere dei figli - qualunque fosse la loro età - aveva un peso non indifferente nell’orientare la scelta, i tempi, le procedure, le condizioni della separazione. Le ragioni della figliolanza e le disposizioni del loro vivere separati da uno dei due genitori sono aspetti fondamentali, aspetti finora rimasti in ombra e che dovranno essere approfonditi e studiati nelle ricerche future.
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Note
[1] È utile segnalare per esempio che nelle vendite di ‘700 e ‘800 di regola la donna era d’accordo e, secondo alcuni, veniva venduta ad un uomo “conosciuto” dalla coppia e che la moglie già frequentava.
[2] R. Phillips, Untying the knot. A short history of divorce, Melbourne, Cambridge U.P., 1991, 85 sgg.
[3] Cfr. L. Stone, Road to divorce. England 1530-1987, Oxford, Oxford U. P., 1990, 139-48 e R. Phillips, Putting asunder. A history of divorce in Western society, Cambridge, Cambridge U. P., 1988, 279-88. Per una trattazione più ampia di questo come di altri temi qui trattati rinvio al mio libro: Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento, Bologna, Il Mulino, 2009.
[4] Archivio di Stato di Livorno (d’ora in poi A.S.Li.), Governatore e Auditore, “Atti civili”, f. 1298, n. 598, a. 1771.
[5] J. Ferraro, Marriage Wars in Late Renaissance Venice, New York, Oxford U.P., 2001, 120-21.
[6] A.S.Li., Governatore e Auditore, “Atti civili”, f. 1298, n. 598, a. 1771.
[7] Maria si era presentata al tribunale secolare per avere alimenti e letto, biancheria e abiti.
[8] Cfr. J. Ferraro, Marriage Wars, cit., 120 e 128.
[9] J. Bailey, Unquiet lives. Marriage and marriage breakdown in England, 1660-1800, Cambridge, Cambridge U. P., 2003, in particolare cfr. 97-109.
[10] Chi ha studiato la formazione del matrimonio ha descritto l’intreccio di interessi, onore, emozioni, scopi che si realizzava in tali scritte e l’investimento di tempo e di risorse con il quale erano state raggiunte. Rinvio ai lavori di M. Pelaja, D. Lombardi e di G. Arrivo citati in bibliografia.
[11] Cfr. I. Chabot, “La sposa in nero”. La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV), in “Quaderni storici”, XXIX (1994), n. 86, 421-462, pp. 443 e sgg.
[12] Cfr. R. Corso, Patti d’amore e pegni di promessa. Con una appendice di scritti rari, a cura di M. Meligrana, Palermo, 1981, 7-8.
[13] Sulle sottrazioni delle mogli al momento della separazione e sulle qualità dei beni sottratti cfr. l’analisi di J. Bailey, Unquiet lives, cit., 97-109.
[14] ASLi, Governatore e Auditore, “Atti civili”, f. 1554, n. 771, Dionisia Gronchi vs Alessandro Folena, a. 1786.
[15] Archivio Diocesano di Livorno (ADL), Archivio Storico della Curia Vescovile di Livorno (ASCVL), Atti civili, f.4, n. 22, Santa Dinucci vs Pasquale Michelucci, a. 1784.
[16] ADL-ASCVL, Tribunale ecclesiastico, b. 4, n. 39, Antonio Schiano vs Teresa Vida, a. 1803.
[17] ASLi, Capitano poi Governatore e auditore, “Atti civili”, f. 1298, n. 598, a. 1771.
[18] Ivi, f. 1340, n. 52, a. 1775.
[19] Alcuni studiosi hanno evidenziato la frequenza di accordi privati di separazione per la fine del XIII, per il XIV e il XV secolo. Cfr. A. Esposito, Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), Coniugi nemici, cit., 499-511. Si trattava di atti conclusi senza alcuna formalità giudiziaria e quindi, agli occhi delle autorità ecclesiastiche, vere e proprie separazioni di fatto.
[20] L. Stone, Road to divorce, cit., 149 sgg. e 181-82.
[21] Su questa fondamentale questione rinvio a C. La Rocca, Tra moglie e marito, cit., 373-92.
[22] ADL-ASCVL, Atti civili, f. 6., n. 18, Caterina Pintucci vs Francesco Fenzi, a. 1778
[23] ADL-ASCVL, Atti civili, f. 3, n. 15, cc. 369-385, Ferdinando Andreotti vs. Silvia Caproni, a. 1779. Abbiamo notizia di questo accordo grazie ad un temporaneo “ripensamento” di Ferdinando, formalizzato con una richiesta al giudice di far tornare a casa la propria moglie. Dopo qualche giorno di lite giudiziaria, i due tornarono ad accordarsi privatamente per la separazione.
[24] ASLi, Capitano poi Governatore e Auditore, “Atti civili”, f. 1369, n. 627, a. 1775.
[25] L’accordo stabilito verbalmente fu poi in seguito trascritto su un foglio, non sappiamo in quali circostanze e a cura di chi.
[26] Non è da escludersi, poi, che insieme a questo atto, fosse stipulato davanti a notaio anche l’accordo stesso di separazione. Su questo rinvio al C. La Rocca, Tra moglie e marito, cit., II, cap. 1.
[27] Il tema degli alimenti e la discussione in merito al diritto/dovere di prestare gli alimenti richiederebbero un’ampia trattazione; mi limiterò ad alcune osservazioni.
[28] Il Cerrai, secondo le testimonianze prodotte in giudizio dalla moglie, è più precisamente uno “stabulario” o “stallajolo” che ha in gestione diverse stalle e che negozia in cavalli.
[29] Soltanto Stone ha dedicato alcune pagine all’analisi di questo aspetto della separazione; lo ha potuto fare grazie ai documentati casi sette-ottocenteschi di separazione privata. L. Stone, Road to divorce, cit., 170-180. Sul tema della posizione nei bambini in caso di conflitti familiari vedasi anche i lavori di Elisabeth Foyster e in particolare, Silent witnesses? Children and the breakdown of domestic and social order in early modern England, in A. Fletcher, S. Hussey (a cura di), Childhood in Question: Children, Parents and the State, Manchester, Manchester U.P., 1999.
[30] Anche Stone osserva che al momento della separazione privata molte attenzioni erano spese per definire la custodia, il mantenimento, i diritti di visita. L. Stone, Road to Divorce, cit., 174.
[31] Non esisteva una vera e propria regola in questa materia. Il diritto di custodia e di mantenimento erano spesso strettamente intrecciati. Cfr. Th. Kuehn, Figlie, madri, mogli, vedove, cit., 447-49.
[32] Gaudemet sostiene che l’educazione e il mantenimento dei figli venissero regolati da “convenzioni private” o davanti ai notai. J. Gaudemet, Il matrimonio in Occidente, cit., 286.
[33] ADL-ASCVL, Atti civili, f. 6., n. 34, Elisabetta Graziani vs Giuseppe Del Corona, a. 1778.
[34] ADL-ASCVL, Tribunale ecclesiastico, b. 4, n. 45, Pietro Paolo Mansi vs Giulia Paretti, a. 1803.
[35] ADL-ASCVL, Tribunale ecclesiastico, f. 2, n. - , Fortunata Giancori vs Giancori, a. 1800.
[36] ASLi, Governatore e Auditore, “Negozi criminali”, f. 2718, prot. X, n. 145, a. 1798.
[37] La moglie, dopo questa lite, aveva deciso di coinvolgere nuovamente la cancelleria del Governo: aveva denunciato il marito per violenze e di conseguenza la cancelleria lo aveva fatto ricercare per ammonirlo o quant’altro. Erano state la lite per il figlio e il ricorso della moglie alla cancelleria, secondo il Ferrari, a provocare la sua reazione violenta e il “ferimento” di Rosa.